La Certificazione Energetica in Italia e in Toscana

Risorse correlate
Per la casa
Testi simili in...
Societa' e Cultura
Affari e Economia

Come ottenere l'Attestato di certificazione energetica (ACE) di un immobile, per quali immobili è obbligatoria, la legislazione vigente in Toscana.

Copertina Il risparmio energetico nelle abitazioni, il controllo delle emissioni di CO², il comfort negli ambienti abitativi, il ricorso a fonti rinnovabili di energia, sono oggi aspetti cui viene dato molto risalto a livello europeo e nazionale.

Per anni si è parlato di metodi e strumenti quantificatori con lo scopo di creare una procedura, un “metro” col quale misurare l’efficienza di un immobile. Nel 1991, con la Legge 10 del 09/01/1991 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia… era stato manifestato l’intento di razionalizzare l’uso dell’energia per il riscaldamento, seguendo linee di pensiero manifestate in tale direzione già negli anni ’80. Una grande percentuale di CO² immessa nell’ambiente proviene dall’utilizzo di energia a scopo civile, ed è in questo settore che le istituzioni stanno adesso concentrando i maggiori sforzi a livello legislativo, con l’obiettivo di ridurre questa significativa frazione di inquinamento. Recependo la direttiva europea 2002/91/CE, nel 2005, in Italia è stato emanato il Decreto Legislativo 19.8.2005 n. 192 poi corretto nel 2007 con il Decreto Legislativo n.311/ 2006. Con tali decreti si inizia a porre limiti al fabbisogno di energia primaria espresso in kWh/m² per anno, e da qui deriva il concetto di certificazione energetica, sancita in Italia col decreto ministeriale 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009.

Come altre regioni italiane, anche la Toscana ha emanato norme proprie al riguardo, a cominciare dall’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R, in vigore dal 18 marzo 2010. Il regolamento individua i contenuti dell’Attestato di certificazione energetica (ACE), le modalità di trasmissione degli ACE all’organo regionale competente, le specifiche della figura del certificatore energetico e l’applicabilità di tale procedura. Le metodologie di calcolo da utilizzare per la determinazione della prestazione energetica sono quelle individuate nel Dpr 59/2009 e nelle Linee Guida Nazionali, vedasi UNI TS 11300 parte 1, 2, 3. Anche per il sistema di classificazione energetica degli edifici, la Toscana fa riferimento alle Linee Guida Nazionali.

Per la figura del certificatore, la Regione Toscana non ha indicato un vero e proprio albo di certificatori, ma ha individuato il certificatore come un professionista che abbia comprovate competenze, risultanti dal percorso formativo, nel campo degli impianti e delle strutture edilizie degli edifici come da allegato III del Dlgs 115/2008. L’ACE è obbligatorio per tutti gli edifici oggetto di compravendita o di locazione, ad eccezione dei seguenti casi: * fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo. * fabbricati temporanei, con tempo di utilizzo non superiore a 2 anni e a quelli isolati con superficie inferiore a 25 mq. * edifici dichiarati non abitabili o non agibili e quelli che, in caso di trasferimento a titolo oneroso, siano destinati alla demolizione. * tipologie di edifici escluse dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

L’ACE vuole essere uno strumento comparativo attraverso il quali sia possibile confrontare due immobili e dare una chiara misura dell’efficienza energetica di un edificio rispetto ad un altro. Sarebbe completamente sbagliato utilizzare i valori di EPI (kWh/m² per gli edifici categoria E1, kWh/m³ per tutti gli altri) per il calcolo della spesa reale annua in termini di energia. L’ACE viene redatta, come detto sopra, in base a procedure standard con parametri di riferimento adattati alle zone di appartenenza dell’immobile, ma pur sempre assunti a carattere comparativo. Lo scopo del documento è quello di indicare l’efficienza attuale dell’immobile ed indicare anche le eventuali modifiche da apportare allo stesso per il conseguimento di una classe energetica superiore.

Per la redazione dell’ACE si rende necessario un sopralluogo dell’immobile per definirne la tipologia delle strutture verticali, dell’impianto degli infissi e della presenza di eventuali aggetti e/o ostruzioni, nonché l’orientamento e tutte le informazioni necessarie al caso. Per agevolare la pratica saranno altresì necessari tutti i documenti esistenti inerenti agli impianti e o strutture, dati catastali e piantine aggiornate, nonché i dati del o dei proprietari attuali dell’immobile.

[Ing. Giampaolo Vanni]

Articolo pubblicato da Claudio Cini di DalProprietario

SITI CORRELATI CONSIGLIATI

Pubblicato il 20/04/2011