RLS: ruolo, funzioni e formazione specifica

Il D.lgs 81/08 disciplina la figura del RLS: ne stabilisce il ruolo, le funzioni e la formazione specifica.
del 21/05/15 -

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene definito, dall’art.2 del D.Lgs. 81/08, “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Le modalità di elezione e il numero minimo di RLS previsto nelle aziende viene disciplinato dall’art. 47 del D.Lgs 81/08.
L’elezione del RLS da parte dei lavoratori è diretta per aziende fino a 15 dipendenti, mentre nel caso di aziende con più di 15 dipendenti, l’elezione del RLS è svolta da “lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”.

A seconda del numero dei lavoratori presenti in azienda varia anche il numero dei RLS previsto:
1 RLS per aziende fino a 200 lavoratori;
3 RLS per aziende che vanno dai 201 a 1000 lavoratori;
fino a 6 RLS nel caso di aziende con più di 1000 dipendenti.

Le funzioni e i compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono definiti dall’art. 50 del D.lgs 81/08. Il RLS:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Gli aspetti relativi alla formazione dei RLS vengono disciplinati dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011: il corso RLS ha una durata di 32 ore indipendentemente dal livello di rischio dell’attività lavorativa e una validità annuale. Scaduto l’anno, la formazione necessita del suo specifico aggiornamento.



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