Nomina RLS e obbligo di comunicazione all’INAIL

Il D.Lgs 81/08 prevede l'obbligo di comunicazione all'Inail della nomina del RLS, pena una sanzione amministrativa pecunie in capo al Datore di Lavoro.
del 16/03/16 -

Il ruolo del RLS, Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, è stato regolamentato dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) con il fine di garantire una tutela maggiore della salute e della sicurezza dei Lavoratori.
Il D.Lgs 81/08 definisce il RLS come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2).

L’art. 47 del D.Lgs 81/08 stabilisce che la nomina del RLS, obbligatoria per ogni azienda, può avvenire in modo diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, oppure tramite i rappresentati sindacali interni per le aziende con oltre 15 dipendenti.

Il soggetto incaricato di ricoprire il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve ottenere l’attestato del corso per RLS della durata minima di 32 ore, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.

In seguito all’elezione, il Datore di Lavoro o il Dirigente Delegato ha l’obbligo di fare la comunicazione della nomina del RLS all’INAIL, ai sensi dell’art.18 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo 106/2009.

Per il Datore di Lavoro o Dirigente che non abbia comunicato all’INAIL la nomina del RLS è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 54,80 a 328,80 euro (art. 55 comma 5, lettera l del D.Lgs. 81/08).



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