Le fatture elettroniche e la loro conservazione dopo la legge di stabilità

Come sapete c’era da recepire la famosa direttiva Europea 45/2010/ e ovviamente è stata recepita per mezzo della legge di Stabilità che ha introdotto l’articolo 1, comma 325, legge n. 228/12 . Tale articolo ricordiamo cita (un pò lungo ma è importante leggerlo tutto) :
del 18/02/13 -

325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
b) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;
c) all’articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.»;
d) all’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore. le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
4. La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7 –bis comma 1, con l’annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine — beni usati», «regime del margine — oggetti d’arte» o «regime del margine — oggetti di antiquariato o da collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione «regime del margine — agenzie di viaggio.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”»;
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l’annotazione «autofatturazione»;
e) dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:
«Art 21-bis. — (Fattura semplificata). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall’articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza. limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;
f) l’articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:
«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all’articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l’indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».
Come vedete un bel pò di cose. Dunque procediamo con ordine. In grassetto noterete che sono state evidenziate le tematiche inerenti la conservazione sostitutiva delle fatture e la fatturazione elettronica. Sebbene si richiami sempre il “mitico” CAD 82/2005 , ci sono diverse novità. Prima di tutto sgombriamo qualsiasi dubbio sulla numerazione delle fatture : si erano dette tante cose, poi l’Agenzia delle Entrare ha fatto una risoluzione e ha praticamente lasciato invariata la possibilità di proseguire con la numerazione classica.
Arriviamo ora alla fattura elettronica. Dunque, tempo fa scrissi un articolo sulla fattura elettronica proprio in merito alla direttiva 45/2012 della UE : ecco l’articolo dove si parla del controllo di gestione. Ma non solo, perchè un altro articolo di molto ma molto tempo fa, che parla della fattura telematica ed elettronica, si lega perfettamente a quanto esposto dalle novità della legge 228/12.
Cosa c’entra la fattura telematica ? Beh se leggete il grassetto sopra, scoprirete che ad oggi per fattura elettronica si intende qualsiasi fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico!!! Cioè ? Vuoi vedere anche il PDF inviato ad esempio tramite la PEC ? Beh si, almeno fino a quando l’Agenzia delle Entrate non farà un’altra risoluzione dicendo : cari signori per me la fattura è elettronica solo se ha una firma digitale. Roba di non poco conto insomma poichè la distinzione è molto (moltissimo) rilevante ai fini della conservazione. Per esempio, la fattura creata in Pdf e trasmessa al destinatario per e-mail (anche PEC) si potrà considerare elettronica se il destinatario ha manifestato accettazione nel riceverla elettronicamente, mentre in caso contrario si dovrà considerare tale fattura semplicemente creata attraverso canali elettronici. Dunque nel primo caso, si dovrà procedere alla conservazione elettronica-sostitutiva, seguendo la procedura del dm 23 gennaio 2004, mentre nel secondo caso sarà possibile scegliere tra conservazione elettronica e conservazione cartacea. Infatti : il destinatario anche se riceve il documento-fattura per via elettronica, può decidere di stamparlo e conservarlo su carta (speriamo ovviamente che non lo faccia), in quanto la direttiva e la legge italiana di recepimento permettono di effettuare la conservazione tradizionale-analogica anche per le fatture create in formato elettronico. Ovviamente il mittente può decidere autonomamente di conservare le sue fatture elettronicamente (un pò come si diceva quando si parlava di fatturazione elettronica asimmetrica, vi ricordate?). Da notare inoltre come la legge dica espressamente che comunque la fattura elettronica deve garantire sempre i famosi “pilastri” dell”autenticità dell’origine, dell’integrità del contenuto e della leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. E per fare questo posso utilizzare : il controllo di gestione, la firma digitale o l’EDI, che sono appunto processi-strumenti tecnologici in grado di garantire quelle caratteristiche oggettive di cui sopra.
A questo punto urge da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale , l’approvazione delle nuove regole tecniche (o se non lo vogliono fare almeno dicano che rimarrà valida la vecchia e ottima delibera CNIPA 11/2004) che oramai sono in bozza da troppo tempo.
E per la PA ? Manca sempre il famoso decreto attuativo, ma se parte…..buona fatturazione elettronica a tutti:).



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