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Lavoro intermittente: cos’è?

Le recenti riforme che hanno interessato il rapporto di lavoro a tempo determinato hanno riportato le aziende a guardare con interesse al lavoro intermittente.
del 21/11/19 -

Viene definito lavoro intermittente oppure lavoro a chiamata. Altri preferiscono indicarlo con il termine inglese job on call. In ogni caso, questa tipologia contrattuale è stata introdotta nel lontano 2003 dalla cosiddetta Riforma Biagi ed ha avuto un’utilizzazione non del tutto in linea con le aspettative, anche per la presenza di determinati vincoli.

Il lavoro a chiamata è considerato da alcuni come la forma più estrema di precarizzazione della vita del lavoratore. In realtà, occorre subito premettere che nessuno pensa che un padre di famiglia possa mandare avanti la propria vita familiare con il lavoro intermittente. Tuttavia, in un mercato del lavoro vasto e variegato, ci sono anche dei lavori discontinui e saltuari che possono essere di interesse per particolari categorie di lavoratori (ad esempio giovani studenti, pensionati, etc.) e che possono trovare nel lavoro a chiamata una risposta adeguata.

Esiste un limite relativo ai giorni di utilizzo del lavoratore con contratto a chiamata.

E’ evidente che se questo contratto deve essere utilizzato per fare fronte ad esigenze di manodopera non stabili, sarebbe illogico assumere un lavoratore con contratto a chiamata e farlo lavorare per buona parte dell’anno.
Per questo, la legge prevede che, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Ogni anno, dunque, le giornate di lavoro a chiamata con lo stesso dipendente non devono superare quota 133.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi:

> durata del contratto e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto di lavoro intermittente;
> luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere in ogni caso inferiore a un giorno lavorativo;
> trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
> forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonchè modalità di rilevazione della prestazione;
> tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità, ove prevista;
> misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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