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La bonifica dell'amianto in Italia

L’Italia, con la legge 257/92, ha messo al bando tutti i prodotti contenenti amianto, vietando l'estrazione, l'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti che lo contengono.
del 10/04/17 -

Le fibre di amianto, che sono incombustibili e alto fondenti, venivano impiegate in Italia nella costruzione di manufatti che dovevano essere sottoposti ad alte temperature o ad ambienti chimici aggressivi: indumenti e schermi antifiamma, pastiglie dei freni, tostapane, forni, rivestimenti per pavimenti, materiali tessili, coperture per gli edifici, costruzioni navali e ferroviarie, rivestimenti termoisolanti in genere.

Il consumo diretto di amianto nel nostro paese è definitivamente cessato nei primi anni Novanta, ma complessivamente, in tutto il mondo, si continuano a produrre circa 2 milioni di tonnellate all'anno di prodotti in amianto.

Il dato relativo alla produzione mondiale è sconcertante perché è evidente, sulla base di informazioni che già iniziavano a circolare un secolo fa e confermate dalle ricerche degli anni Trenta, come l’amianto inquini l’ambiente e causi malattie mortali per chi ne viene a contatto anche in quantità minima.

La Legislazione italiana si è espressa nel 1992 (Legge n° 257/92) in merito alla sua pericolosità obbligando la cessazione del suo impiego e nel 1994 (D.M. 6 settembre 1994) indicando le linee guida per le bonifiche:

- Rimozione e smaltimento;
- Confinamento;
- Incapsulamento.

Rimozione e smaltimento amianto

Le aziende specializzate dovranno essere in grado di eseguire tutte le attività richieste dalla legge per assicurare una corretta bonifica. Queste attività comprendono ad esempio:

- Indagini preliminari e analisi ambientali;
- Preparazione di piani di lavoro da sottoporre agli uffici A.S.L. di competenza;
- Rimozione e confezionamento dei rifiuti secondo le procedure definite dalla legge;
- Trasporto e smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate;
- Monitoraggio degli ambienti bonificati;
- Opere di rifinitura per ripristinare le strutture su cui è stato effettuato l’intervento di bonifica.

Confinamento amianto

Attraverso il confinamento si crea un rivestimento che ricopre fedelmente tutti gli elementi in amianto; il processo di sfaldatura del materiale dunque non si arresta, ma continua all'interno del rivestimento realizzato. E' proprio grazie alla copertura realizzata che l’amianto viene reso innocuo, dunque è fondamentale operare nel massimo della precisione per scongiurare ogni possibile rischio.

La tecnica del confinamento dell’amianto può essere adottata nel caso in cui si debbano bonificare delle strutture in amianto piuttosto ampie, quali ad esempio coperture di capannoni ed edifici di ogni genere o altre componenti edili.

Questa soluzione è piuttosto conveniente perchè non si producono rifiuti speciali, i quali necessitano per legge di adeguate metodologie di smaltimento. Allo stesso tempo non devono essere effettuati trasporti, asportazioni di elementi edili o alla sostituzione delle componenti in questione con degli altri materiali.

Incapsulamento amianto

La tecnica dell'incapsulamento consiste nel bonificare i manufatti composti di amianto senza che l’operazione comporti uno spostamento degli stessi e viene effettuata attraverso l’uso di due tipi di prodotti: penetranti e ricoprenti.

I prodotti penetranti vengono utilizzati quando l’amianto è presente in materiali particolarmente friabili, che presentano il pericolo di poterne liberare facilmente le fibre. L’effetto che hanno sui manufatti è quello di penetrare nei materiali che li costituiscono e legare le fibre di amianto con gli altri materiali costituenti (principalmente cemento).

Nel caso in cui invece l’amianto si presenti in manufatti solidi e poco friabili, si ricorre all'utilizzo di prodotti ricoprenti. Questi prodotti agiscono creando attorno al manufatto una sorta di rivestimento, che può avere spessori diversi, e che costituisce una insuperabile barriera di contenimento.

L’intervento di incapsulamento amianto deve avvenire in conformità al D.M. 20/08/1999.



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