I figli devono aiutare i genitori anziani e malati
In caso di handicap grave, invalidità fisica o malattia mentale, il figlio che lasci il padre o la madre da solo senza poter badare a sé stesso commette reato.
del 05/12/16 - di Leonardo Breccolenti
Il figlio che volontariamente non presta assistenza e non aiuta il genitore malato o disabile, commette reato.
A dirlo è la sentenza n. 3964/2016 del 27.08.2016 del Tribunale di Firenze.
Secondo la sentenza, i figli non possono sottrarsi all’obbligo di curare e assistere il genitore in difficoltà: se lo fanno volontariamente, pur sapendo che il padre o la madre, ormai anziano, non può provvedere a se stesso, commettono il reato di abbandono di persone incapaci.
In virtù degli obblighi di solidarietà che si instaurano all’interno della famiglia, come i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino alla indipendenza economica, perché versano in condizione di incapacità, anche i figli, una volta diventati adulti, rivestono una posizione di garanzia nei confronti del genitore ormai invalido o incapace, e quindi devono accudirli. Costituisce “abbandono” qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia o della cura; per la sussistenza del reato in esame occorre inoltre che, in dipendenza dell’abbandono, si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persona abbandonata.
Quanto invece all’obbligo di dare i soldi ai genitori anziani incapaci economicamente, il codice civile impone solo la prestazione dei cosiddetti alimenti, ossia lo stretto indispensabile per mangiare e vivere (quindi anche le spese di medicine e della casa). Ma ciò solo a condizione che il genitore non abbia ancora il coniuge in grado di provvedere al suo mantenimento.
Obbligo che non va ripartito in parti uguali tra la prole: ciascuno infatti è tenuto in base alle proprie possibilità economiche. In pratica, in presenza di più obbligati di pari grado, il giudice non prevede una ripartizione, in egual misura, tra questi ultimi della somma necessaria al sostentamento del bisognoso, ma provvede in proporzione alla disponibilità economica di ciascuno di essi.
Obbligati per legge a corrispondere gli alimenti sono: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali e adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.