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Su Scuola Magazine il testo integrale del Decreto Scuola per le nuove immissioni in ruolo

Il decreto riguarda le nuove immissioni in ruolo nella scuola del personale docente e del personale Ata
del 13/08/10 -

In merito al recente decreto scuola 75 riguardante le immissioni in ruolo emanato da Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ci sembra giusto pubblicarlo integralmente. Quindi di seguito riportiamo il decreto scolatico per il personale docente e il personale ata interessato all’immissione nel mondo della scuola.

D.M. N. 75 DEL 10 AGOSTO 2010
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge
23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola,
sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53; come modificata dalla legge n.
244 del 24 dicembre 2007;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 4
giugno 2004 n. 143;
VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;
VISTO l’art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
VISTO l’art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;
Visto l’art. 1 c. 4 bis del DL n. 135 del 25 settembre 2009
convertito con legge n. 167 del 24 novembre 2009;
VISTO il CCNI sottoscritto il 3 dicembre 2009, concernente la
mobilità professionale per i passaggi del personale ATA
dall’area inferiore all’area immediatamente superiore;
CONSIDERATA la necessità di procedere per l’anno scolastico 2010/2011
all’assunzione di n. 10.000 unità di personale docente ed
educativo e di n. 6.500 unità di personale A.T.A, sulla base
di un formale parere autorizzatorio del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATA l’opportunità, nel procedere alle assunzioni, di utilizzare il
principio già seguito nel corso delle assunzioni a tempo
indeterminato disposte negli anni scolastici precedenti,
secondo cui nell’attuazione del piano di immissione in ruolo
sono stati conteggiati esclusivamente i posti assegnati a
docenti con rapporto di lavoro precario;
CONSIDERATA l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di
assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di
istruzione e profili professionali, in tempi congrui, nel
rispetto del termine del 31 agosto 2010 per l’efficacia delle
assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dell’anno scolastico 2010/2011, ai sensi1dell’art. 1 c. 4 bis
del DL n. 135 del 25 settembre 2009 convertito con legge n.
167 del 24 novembre 2009;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine
alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale
docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche ed
educative statali per l’a.s. 2010/2011,
D E C R E T A
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2010/2011
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente ed educativo e di 6.500 assunzioni a tempo indeterminato di
personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella
allegata.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente
ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale
risultante dalla complessiva revisione dell’ordinamento scolastico, dalla
modifica dei curricula e dei relativi quadri orario di tutti gli ordini di scuola
e in relazione alle disponibilità dei posti residuati dopo l’espletamento delle
operazioni di mobilità di cui al CCNI 16.02.2010, tenendo conto
dell’esigenza di non creare soprannumero. Le assunzioni in ruolo si
effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l’intero
anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e
di assegnazione provvisoria di cui al CCNI 15.07.2010 e tenuto conto
dell’esigenza prioritaria di accantonare una quota di posti pari all’entità del
soprannumero.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per
esami e titoli indetti nell’anno 1999 – ovvero, in caso di mancata indizione,
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
tra le graduatorie dei precedenti concorsi – e le graduatorie ad esaurimento
di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3 e
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle
graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti
assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o
perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico
di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale
assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo
riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le
classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede
locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista
la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare
attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre
tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso. Al
personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria.
2.5 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in
altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell’ambito del contingente complessivo di 6.500 unità, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna
provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene
determinato, tenendo conto, prioritariamente, di quei profili professionali
numericamente e qualitativamente destinati a permanere a conclusione
dell’intero processo di razionalizzazione e, poi, delle disponibilità di posti
residuati dopo l’espletamento delle procedure di mobilità di cui al CCNI
16.02.2010 del personale appartenente ai vari profili professionali,
salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche
esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria previste dal CCNI 15.07.2010 .
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli
di cui all’O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2010 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in
servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
amministrativi sono effettuate, prioritariamente, in base alle graduatorie
dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi della O.M. 10.7.1995, n.
117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’ art. 6 ,
comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, – ovvero, in caso di esaurimento
delle stesse, in base alle graduatorie di cui all’art. 9 del CCNI 3.12.2010
concernente la mobilità professionale dall’area inferiore all’area
immediatamente superiore – ; successivamente , secondo le disposizioni
contenute nell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nel D.M. 14 dicembre
1992, concernente i concorsi per esami e titoli a posti di coordinatore
amministrativo.
3.4 Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed economica dal 1°
settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove
finali dello specifico corso di formazione.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli
artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
ART. 4
Assegnazione sede
4.1 Al personale di cui all’art. 2 e all’art. 3 sarà, comunque, assegnata una
sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazione di
mobilità per l’assegnazione della sede definitiva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ROMA, 10 AGOSTO 2010
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini



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