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Sicurezza sul Lavoro: esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal D.Lgs 81/08.

Depenalizzazione dei reati: il Governo esclude gli illeciti compiuti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro dalla depenalizzazione.
del 09/03/16 -

La circolare n° 6/2016, divulgata dal Ministero del Lavoro, ha lo scopo di chiarire i cambiamenti riguardanti la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria individuati dalla legge n° 8/2016 emanata dal Governo.

Esso infatti, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 della L. 67/2014, possiede la delega per fare modifiche in merito alle pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

Scopo principale della circolare è quello di elencare tutte le modifiche apportate dal Governo, evidenziando gli illeciti che prevedono la depenalizzazione e dando le prime indicazioni fondamentali per unificare l’operato di tutto il personale ispettivo per assicurare una applicazione corretta delle nuove prescrizioni.
Essa inoltre, vuole dare delucidazioni su quali siano i campi di applicazione esclusi da tale provvedimento, individuati dall’Allegato I del D.Lgs 81/2008.

Ed è proprio all’interno dell’Allegato I del D.Lgs 81/2008 che viene menzionato il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008), che vede così espressamente esclusi dalla depenalizzazione i reati nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Alla luce di tutto ciò si evince che gli illeciti puniti con l’esclusiva sanzione pecuniaria stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, mantengono la stessa natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la normativa vigente.



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