Microimprese: autovalutazione del rischio fino a dicembre

Prorogata l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le microimprese fino al 31 dicembre 2012 e fatte salve le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale fino all’ emanazione degli appositi decreti attuativi.
del 30/05/12 -

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 57/2012 (D.L. 12/05/2012, n. 57, G.U. 14/05/2012, n. 111), recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, al fine di:

- evitare il vuoto normativo scaturente dall’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 81/2008, e dall’espressa esclusione dell’applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del medesimo decreto legislativo,

- scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale per l’ impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal D.lgs. n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori,

- evitare nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.

In particolare il decreto proroga la possibilità per le microimprese di effettuare l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31 dicembre 2012 e fa salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislati- vo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione, fino all’emanazione di appositi decreti attuativi.



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