Decreto Sviluppo: Al via i bonus per ristrutturazioni e riqualificazioni energetice

L’ufficialità del Decreto Sviluppo è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°147 del 26 giugno 2012. Al suo interno le attesissime misure a favore dei recuperi edilizi, con particolare attenzione alle riqualificazioni energetiche, con le detrazioni fiscali Irpef che salgono al 50% fino ad un massimo di 96mila euro. Tutti i cittadini potranno approfittarne, ma entro e non oltre il 30 giugno 2013.
del 02/07/12 -

L’ufficialità del Decreto Sviluppo è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n°147 del 26 giugno 2012, Supplemento Ordinario n°129 del decreto-legge 22 giugno 2012, n°83 recante “Misure per la crescita del paese”. Al suo interno le attesissime misure a favore dei recuperi edilizi, con particolare attenzione alle riqualificazioni energetiche, con le detrazioni fiscali Irpef che salgono al 50% fino ad un massimo di 96mila euro. Tutti i cittadini potranno approfittarne, ma entro e non oltre il 30 giugno 2013. Per le imprese del settore edile si tratta di uno spiraglio di luce alla fine del tunnel.

I lavori per cui valgono le detrazioni.
I bonus interessano le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie di edifici residenziali, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel caso la riqualificazione interessi interi edifici (condomini) il bonus può arrivare a 100mila euro, da ripartire in 10 anni. Si potrà beneficiare delle detrazioni per lavori di ristrutturazione e sostituzione caldaie, caloriferi e condizionatori, per interventi su balconi, bagni, antenne, ascensori, finestre, scale, seminterrati, box, garage, verande, tetti e tapparelle.

Tempi.
Il Decreto Sviluppo stabilisce l’innalzamento delle detrazioni sulle ristrutturazioni dal 36% al 50% fino al 30 giugno 2013. Gli incentivi per interventi di risparmio energetico sul costruito restsno pari al 55% fino al 31 dicembre 2012, per poi scendere al 50% dal primo gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013. Da sottolineare che non essendo stati modificati i contenuti dell’articolo 16-bis del DPR n°917/1986 (TUIR) che ha messo a regime il bonus del 36%, fatti salvi altri interventi normativi, dal 1 luglio 2013 la percentuale ritornerà come prima dell’entrata in vigore del decreto sviluppo ossia con la soglia delle spese fissata a 48 mila euro e con la percentuale di detrazione al 36%.

Beneficiari.
Potranno usufruire del bonus i proprietari degli immobili, così come gli inquilini e i parenti dei proprietari, dato che le detrazioni spettano a chi sostiene le spese. Per i contribuenti di età compresa fra i 75 e gli 80 anni, inoltre, sono previste detrazioni compresse a 5 anni anziché in 10 anni, mentre per gli ultra ottantenni i bonus saranno erogati in soli 3 anni.

Detrazioni Iva.
L’Iva viene ridotta al 10% per tutti i lavori e le forniture di beni e servizi relativi ad interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione. Per i lavori di manutenzione l’Iva rimane invece al 20%.

Calamità Naturali.
Una buona notizia per le popolazioni colpite da terremoti e inondazioni. In caso di calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, sono detraibili dall’Irpef sia le spese per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile, sia quelle per opere volte a evitare gli infortuni domestici. Il bonus, inoltre, è applicabile anche ad edifici non residenziali.

Come fare.
Per provare il diritto alle detrazioni, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate la documentazione di inizio lavori, utilizzando il modulo reperibile presso le sedi dell’Agenzia o sul sito internet della stessa. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale, indicando obbligatoriamente (pena la nullità): causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; partita Iva (o codice fiscale) del destinatario del pagamento.

Risparmio Energetico.
Poiché i bonus interessano le opere finalizzate al risparmio energetico, è bene ricordare che risultano compresi gli impianti a fonti rinnovabili anche se non vengono fatte opere edilizie. I lavori devono però essere in linea con la normativa vigente e il proprietario deve acquisire idonea documentazione. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati, sia per i tetti di spesa. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% viene ridotta al 50%, con una modifica che si riflette anche sull’importo massimo delle spese agevolate. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 in poi resta solo la detrazione Irpef del 36%, con tetto massimo di 48mila euro, così come disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir e applicabile anche alle opere per il risparmio energetico. La nuova detrazione del 50%, che fin dall’inizio del 2012 premia gli interventi per il risparmio energetico, ora coesiste con la detrazione del 55%, destinata alle riqualificazioni energetiche e prorogata (sia pure con importo ridotto al 50%) fino al 30 giugno 2013. Per poter beneficiare della detrazione del 36% e del 55% (e ora anche del 50%), le spese devono essere pagate con bonifico “tracciabile”, da cui risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La circolare 19/E/2012 precisa che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011 – anche prima del 14 maggio – anche se non è stata inviata la comunicazione, a patto che in Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell’immobile. Lo stesso chiarimento ora vale anche per il 50%. Nulla cambia nella procedura per il 55%, ridotto a 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013: va inviata la documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, variabile in base al tipo di intervento eseguito.



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