Convegno internazionale di Bonn: gli esperti si pronunciano sull'affido materialmente condiviso

Per il benessere del figlio di separati non meno di un terzo del tempo presso il genitore meno coinvolto
del 14/07/14 -

Un centinaio di esperti in rappresentanza di ventuno Paesi hanno partecipato al convegno internazionale sulla shared parenting (affido materialmente condiviso) di Bonn. Al confronto, presieduto dal canadese Edward Kruk della British Columbia University, erano presenti anche una cinese, una coreana del sud, diversi esponenti di USA e Canada. Per l’Italia hanno parlato il varesino Vittorio Vezzetti e Simone Pillon, membro del direttivo del Forum per le associazioni familiari. “Dall’incontro”, dice Vittorio Vezzetti della piattaforma europea Colibrì, “è emerso chiaramente uno scenario mondiale a tre velocità per quanto riguarda il diritto dei figli di separati a ricevere istruzione e cura da ambedue i genitori. Davanti a tutti c’è la Svezia ma nel drappello di testa anche Belgio, Danimarca e alcuni Stati canadesi e statunitensi. In particolare dopo la separazione in Svezia solo il 14% dei minori perde il contatto con uno dei genitori mentre oltre il 30% frequenta i medesimi nella stessa misura. A seguire un gruppo comprendente Francia, Spagna, Olanda e alcuni Stati nordamericani. Nell’ultima fascia, tra gli altri, Grecia, Turchia, Svizzera, Austria e Italia. In questi Paesi è raro che un figlio possa frequentare in egual misura i genitori dopo la loro separazione e molti (il 30% in Italia) perdono il contatto con uno di essi dopo pochi anni dall’evento separativo. L’incontro è stato molto fruttuoso perché solo dal confronto con realtà più avanzate della nostra è possibile trovare metodi oggettivi per arginare questa emergenza planetaria: solo in Europa si calcola che i minori coinvolti siano circa dieci milioni”. Al termine del convegno è stato firmato un documento conclusivo che, sulla base di un’attenta analisi della letteratura scientifica e delle risultanze del congresso, ha stabilito come il miglior interesse del minore standard sia normalmente rappresentato da provvedimenti giudiziari che garantiscano che almeno un terzo (e fino a metà laddove le circostanze lo consentano) del tempo sia trascorso presso la figura genitoriale meno coinvolta.



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