Studi di settore: imprese multiattività e annotazione separata

Eliminato l'obbligo di annotazione separata - tratto dal sito www.sistemafiscale.com.
del 07/04/08 -

INTRODUZIONE

INQUADRAMENTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con DM 11/2/2008, introduce rilevanti semplificazioni in merito agli obblighi di annotazione separata di cui al DM 24/12/1999 ai fini dell’applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività.
Le novità, applicabili già dal 2007, sono state dettate dalla notevole complessità dei previgenti adempimenti, sia per i contribuenti interessati (circa 60.000), sia perla stessa l’Amministrazione finanziaria. Per avere un’idea della complessità della materia si rimanda alla scheda n. 61.
Si ricorda che, a seguito dell’evoluzione degli studi di settore, l’onere di annotazione separata è venuto sostanzialmente meno per le imprese c.d. “multipunto”.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sistemafiscale.com

SEMPLIFICAZIONI

SEPLIFICAZIONI AGLI OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Soggetti interessati Imprese multiattività (imprese che esercitano due o più attività d’impresa, delle quali almeno una soggetta agli studi di settore).

Decorrenza
Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 (quindi dal 2007 per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).Le novità interessano pertanto il mod. Unico 2008.

Annotazione separata
Rimane l’obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività svolte, comprese quelle ad aggio o ricavo fisso.Sono soppressi gli obblighi di compilazione dei modelli M, N e modelli dei singoli studi di settore, nonché di utilizzo dello specifico software GERICO AS per l’annotazione separata.

Applicazione dello studio di settore
Si individua l’attività prevalente come ricavi e si applica il solo studio di settore relativo a tale attività, inserendo anche i dati delle attività secondarie esercitate.Se l’attività prevalente è soggetta a parametri, si applicheranno i parametri.

Utilizzabilità dello studio di settore ai fini dell’accertamento
Distinguiamo le seguenti ipotesi:
- le attività secondarie producono ricavi non superiori al 20% (per il 2007) o 30% (a partire dal 2008) dei ricavi totali: in tal caso l’Amministrazione finanziaria può utilizzare lo studio di settore in sede di accertamento;
- le attività secondarie producono ricavi superiori al 20% (per il 2007) o 30% (a partire dal 2008) dei ricavi totali: in tal caso l’Amministrazione finanziaria non può utilizzare lo studio di settore in sede di accertamento. Le risultanze dello studio possono essere utilizzate unicamente per selezionare i contribuenti da sottoporre ad indagini più approfondite.

Norme abrogate
Sono abrogate le seguenti norme:
- DM 25/3/2002 - "Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattività";
- Provvedimento del Dipartimento delle Entrate 24/12/1999 – "Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore";
- Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15/6/2001 - "Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore";
- tutte le disposizioni contenute nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore in contrasto con quanto disposto dal DM 11/2/2008;
- tutte le disposizioni riguardanti le cause di inapplicabilità degli studi di settore relative alle c.d. “imprese multipunto” (esercizio dell’attività d’impresa in più unità locali).



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