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Risarcimento dei danni spettanti al proprietario terzo trasportato

Risarcimento danni, nel caso d’incidente stradale, in cui alla guida del veicolo vi è una persona che non è proprietaria del veicolo stesso. Come funziona, tempi e modalità per il risaricmento.
del 15/11/13 -

È del 30 Agosto 2013 la nuova sentenza della Corte di Cassazione, sezione civile, in cui si indica che l’assicuratore non può respingere il risarcimento di un danno, nel caso di incidente stradale, quando alla guida vi è una persona non proprietaria del veicolo, ovvero non titolare della polizza.
Anche per la Corte di Giustizia Europea, le norme comunitarie sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto predominano sulle normative nazionali che escludono, l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale, qualora l’incidente sia stato causato da un conducente non coperto dalla polizza assicurativa e la vittima del sinistro, passeggero del veicolo, sia assicurata per la guida di tale veicolo e abbia dato a tale conducente il permesso di guidarlo.
Tale sentenza scaturisce da una serie infinita di casistiche, tra cui il caso di un incidente automobilistico, in cui perse la vita il giovane conducente.
Mentre, il passeggero, e proprietario del veicolo subisce gravissimi danni, restando invalido al 100 per cento e inabile al lavoro.
Così, il superstite pretende, dagli eredi del guidatore e dalla società assicuratrice del veicolo, il risarcimento dei danni subiti.
La compagnia di assicurazione si oppone al risarcimento, perché il superstite era anche proprietario del veicolo e, in quanto tale, non potendo essere considerato terzo trasportato, non aveva diritto al risarcimento.
Inizialmente, il tribunale condanna l’assicurazione a pagare l’indennizzo al superstite, anche se il Tribunale d’Appello non essendo del medesimo avviso, nega il risarcimento.
Fino all’ultima sentenza, del 2013, appunto, che tutela il proprietario-terzo trasportato e il suo diritto umano inviolabile alla salute, con l’obbligo dell’assicuratore a risarcire i danni, anche nel caso in cui la vittima sia il proprietario, passeggero, perché in precedenza ha consentito ad altri di guidare il veicolo.
Finendo una curiosità. La vicenda è accaduta nel 1992 e dopo vent’anni ancora non si è chiusa.



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