Recupero crediti e prescrizione: la sola fattura è sufficiente per far valere il proprio credito?

L’emissione della fattura da parte del creditore non è una prova del credito ma è possibile da parte del debitore la contestazione.
del 29/01/16 -

Questa mancanza di elementi mette a rischio il successivo recupero crediti.

L’emissione di una fattura da parte del creditore, in caso di insolvenza, lo autorizza a richiedere al Giudice un decreto ingiuntivo.

Tale documento ( la fattura appunto…) non ha però alcun valore di prova; non dimostra nulla circa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e quindi, dell’esistenza del debito !

Molti di voi a questo punto si chiederanno : ma perchè ??? Io nella mia azienda ho sempre fatto cosi !

E’ evidente che la prassi commerciale, le brutte o cattive abitudini purtroppo consolidate, non rispettano le normative vigenti e le leggi in materia, potendo mettere in enorme difficoltà chi a giusta ragione (e spesso in buona fede… ) non possiede la documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del suo credito.



La fattura.

E’ un documento creato, preparato e inviato dal creditore al debitore, quindi è a tutti gli effetti un atto unilaterale.

Lo stesso creditore se vorrà far valere il proprio diritto, dovrà ricorrere ad altre prove scritte come ad esempio: un ordine firmato dal debitore, una e-mail dove il debitore riconosce il proprio debito, la firma leggibile (meglio se con il timbro dell’azienda ) sul documento di trasporto, etc….

Ovvero ogni documento che possa attestare che il rapporto cliente-fornitore (l’obbligazione) è nato prima dell’emissione della fattura che ne diviene solo l’elemento conclusivo, finale.

Quali altre prove ?? E Cosa significa prova documentale?

Si dicono “prove documentali” e possono essere considerate tali, solo una serie di atti tipici necessari per il corretto e veloce svolgimento dell’azione di recupero crediti:

la SCRITTURA PRIVATA (ovvero il documento sottoscritto dalle parti in autonomia, che può essere realizzato in carta semplice oppure con autentica eseguita da Notaio o altro Pubblico Ufficiale);
il FAX,
il TELEGRAMMA,
la RACCOMANDATA (meglio se con ricevuta di ritorno)
la POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
l’ATTO PUBBLICO (quello cioè stipulato alla presenza di un Notaio o altro Pubblico Ufficiale);
Per quanto invece riguarda la fattura, il suo valore di prova si riduce solo ai casi in cui il debitore non la contesti , quindi non si opponga al contratto o qualsiasi altro tipo di causa che ha determinato il debito.

Se il debitore invece rifiuta l’esistenza del debito, la fattura perde il valore di prova delle prestazioni eseguite, e può al massimo essere utilizzata come traccia dell’esistenza di un credito.

E allora per quale motivo la fattura permette di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo?

Esclusivamente per una questione procedurale e di rapidità nei procedimenti di recupero crediti.

Nel nostro ordinamento, il CPC (Codice di Procedura Civile all’ Art. 633) permette al creditore, munito solo della fattura emessa, di rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace (a seconda del valore del credito) e chiedere, nei confronti del debitore, l’emissione del decreto ingiuntivo.

40 sono i giorni a disposizione del debitore, dalla notifica del decreto, per presentare opposizione allo stesso giudice che lo ha emesso, iniziando così una regolare causa volta ad accertare l’esistenza effettiva del debito e il suo esatto ammontare.

In questa fase, la fattura, che prima aveva autorizzato l’emissione del decreto ingiuntivo, non ha più alcun valore e sarà il creditore che dovrà dimostrare il proprio credito con altri tipi di prove.

A riguardo, si segnala una recente sentenza del giudice di Pace di Taranto secondo il quale, nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è necessario che il creditore possieda una o più prove scritte, documentali, non potendo dimostrare il proprio diritto attraverso testimoni.

(leggi l’articolo “Contratto verbale, problemi per l’ottenimento del decreto ingiuntivo”).

L’indicazione fornita dalla Cassazione deve essere quindi letta in questo modo:

“La fattura, quando viene rigettata da parte del debitore, può avere esclusivamente valore di indizio di un rapporto contrattuale più profondo e instauratosi antecedentemente ad essa, data la sua natura di documento formatosi in modo “unilaterale”.




Come si richiede il pagamento di una fattura insoluta? ( facendo attenzione alla prescrizione….)

La lettera di messa in mora e l’azione di recupero crediti.

L’emissione di una fattura di per sè non è sufficiente per mettere in mora il debitore.

La messa in mora è il documento ulteriore, che deve essere prodotto dal creditore o dal suo professionista (ad esempio società di recupero crediti ) all’interno del quale vi sia una espressa richiesta di pagamento con l’indicazione numerica delle cifre da corrispondere ed i relativi riferimenti.

La lettera di messa in mora potrà contenere anche due importi aggiuntivi previsti dalle vigenti norme che sono : gli interessi moratori (del cui calcolo decorrenza e possibilità di applicazione ne parleremo in un prossimo articolo) e le spese.



IN BREVE

Se il creditore possiede una fattura emessa nei confronti del debitore, può richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale competente per il recupero del proprio credito.

Se il debitore si oppone a tale decreto ingiuntivo, la fattura non vale più come prova e quindi . se il creditore non dimostra il proprio credito con altro materiale documentale, il decreto ingiuntivo viene revocato e il debitore vince la causa.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Studio Stefano Parisi
Responsabile account:
Stefano Parisi (marketing)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
Stampa ID: 263533