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Legittimo il diritto al risarcimento danni dei nonni

La Cassazione giunge ad una soluzione moderna: occorre la prova di una fitta relazione parentale con il nipote deceduto, anche online o telefonica.
del 06/03/14 -

Un conducente ubriaco va fuoristrada, l'impatto provoca il decesso dell'amico trasportato. I giudici di merito e di legittimità lo condannano per omicidio colposo. Tuttavia la Cassazione invocata omette di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, nemmeno menzionato in motivazione: sul riconoscimento del danno non patrimoniale ai nonni, che per l'imputato andrebbe negato per l'assenza del requisito della convivenza in vita fra nonni e nipote deceduto. Ricorre l'imputato ex art. 625 bis c.p.p., per la correzione dell'errore di fatto. La Cassazione, alla Terza sezione Penale, con sentenza del luglio 2013, detta lo stato dell'arte in punto di risarcibilità del danno parentale, argomentando sui requisiti per la maturazione di quel danno.
La Cassazione supera l'idea di famiglia "ristretta" quale limite alla risarcibilità dei danni. I ricorrenti sostenevano certa giurisprudenza civile che limitava alla famiglia tradizionale (composta da genitori e figli) l'area della tutela risarcitoria. Solo la sussistenza di rapporti diretti e quotidiani nonché di una relazione economica fra i componenti della famiglia consentirebbe di attribuire meritevolezza ai rapporti familiari, limitando a questi il recinto di risarcibilità. L'art. 29 Cost. andava strettamente interpretato, non oltre la tutelabilità dei rapporti genitori/figli, salva la prova della convivenza col nucleo familiare dei nonni. Invece: "Il criterio della convivenza è solo esemplificativo", ammonisce la Cassazione. Il ricorrente confondeva strumento - la convivenza -, con oggetto della prova - il danno non patrimoniale -, giungendo ad esiti irrazionali. Per riconoscere il risarcimento, non occorre la convivenza dei nonni col nipote, occorre la solida prova, aliunde acquisibile, di una forte relazione affettiva.
Quello che non consente l'art. 29 Cost., se interpretato con parsimonia, lo fa l'art. 2 Cost., che tutela tutte le relazioni sociali in cui si esprime la libera personalità individuale, fino a quelle parentali più soffuse della presuntivamente più consistente relazione fra genitori e figli. I "nonni" non sono giuridicamente irrilevanti.
La Cassazione realizza una fotografia sociologica. Ormai la convivenza, nella società della mobilità fisica e delle professionalità flessibili, appartiene ad un passato irriproducibile. Non occorre la convivenza per provare l'affettività e la maturazione del danno, in presenza di altri criteri riscontrabili. Fra le righe della Cassazione sembra leggersi una ulteriore deduzione: dove c'è convivenza ci può non essere affetto e dunque l'identificazione juris et de iure di un danno per la scomparsa, da reato, di un componente del nucleo familiare.
La Cassazione ritiene raggiunta la prova dell'affettività, con le comunicazioni telematiche e telefoniche fra nonni e nipote che erano fitte e prolungate. Il campo di gioco è quello dibattimentale della formazione della prova, nel quale verranno respinte le pretese risarcitorie strumentali, che potrebbero confidare nella non più riconosciuta forza risolutiva della convivenza, per trovare accoglimento risarcitorio. La minore materialità dei contatti non giustifica nemmeno una deminutio dei risarcimenti, che vanno riconosciuti per l'intero.
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