Le agevolazioni fiscali per i tabaccai e le PMI

Nuovo credito d'imposta per i rivenditori di generi di monopolio e per le PMI - tratto dal sito Sistemafiscale.com.
del 03/03/08 -

AGEVOLAZIONI PER I TABACCAI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Come noto, l’art. 1, commi 233-237, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 uno speciale credito d’imposta per i rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e di pagamento con moneta elettronica.
Tale credito d’imposta:
- è pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo d’imposta e per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile in compensazione;
- non concorre a formare la base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza.
Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto è fruibile secondo la regola del “de minimis” (Regolamento CE 1998/2006).
Le modalità operative per la fruizione di tale agevolazione sono state definite con DM 6/2/2008.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sistemafiscale.com

AMBITO SOGGETTIVO
Sono interessati dall’agevolazione in oggetto:
- i soggetti che in via esclusiva esercitano l’attività di rivendita di generi di monopolio (ad esempio, i tabaccai), autorizzati ai sensi della Legge 22/12/1957, n. 1293, e del DPR 14/10/1958, n. 1074;
- operanti in base ad apposita concessione amministrativa.
I soggetti rientranti nella definizione di PMI (piccole e medie imprese) ai sensi del DM 18/4/2005 che, oltre alla rivendita di generi di monopolio, esercitano in via prevalente (ossia con ricavi maggiori nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale viene chiesta l’agevolazione; i ricavi vanno assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore) altre attività commerciali di vendita al dettaglio/ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, possono beneficiare dello speciale credito d’imposta previsto per le PMI, che verrà descritto nel successivo capitolo.Se invece i ricavi prevalenti sono quelli relativi all’attività di rivendita di generi di monopolio, risulterà applicabile il credito d’imposta descritto nel presente capitolo.
A titolo di esempio si dovranno pertanto considerare i ricavi lordi, e non gli aggi, per le seguenti attività: rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari. Anche per le seguenti attività vanno considerati i ricavi lordi, senza tener conto del prezzo corrisposto al fornitore: rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri, periodici e distributori di carburante.

SPESE AGEVOLABILI
Le spese agevolabili sono quelle:
- sostenute nel 2008, 2009 e 2010;
- per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti ed attrezzature di sicurezza, al fine di prevenire furti, rapine ed altri atti illeciti (esempi: impianti antifurto; circuiti di video-sorveglianza; vetri anti-sfondamento; ecc.);
- ovvero per l’installazione di sistemi di pagamento con moneta elettronica (esempio: pagamento tramite POS, bancomat, carte di credito, ecc.).
Sono agevolabili anche i beni acquisiti tramite contratti di leasing. In tal caso la spesa agevolabile è data dal costo del bene sostenuto dal locatore.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese agevolabili (indicate al paragrafo precedente). Il credito riconosciuto non può comunque superare l’importo di € 1.000:
- per ciascun beneficiario;
- in ciascun periodo d’imposta (sull’arco di 3 anni non è dunque possibile superare la soglia di € 3.000).

UTILIZZO DEL CREDITO
Come già anticipato, il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dalla data di concessione (non è quindi possibile alcuna richiesta di rimborso).
Va inoltre sottolineato che il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza:Ø sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;Ø sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo (o ai periodi) nel quale il credito è utilizzato (per finalità di monitoraggio).

PROCEDURA OPERATIVA
Per il concreto ottenimento del credito d’imposta è necessario rispettare la seguente procedura:

Presentazione dell’ istanza
E’ necessario presentare apposita istanza, il cui modello sarà definito con Decreto ministeriale, all’Agenzia delle Entrate.L’istanza dovrà in ogni caso contenere gli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili, nonché l’attestazione di rispetto della regola del “de-minimis”.

Riconoscimento del credito
Le istanze vengono esaminate dall’Agenzia delle Entrate in ordine cronologico di presentazione. Nell’ipotesi di riscontro positivo dei requisiti richiesti, viene inviata apposita comunicazione telematica al soggetto interessato.Va ricordato che per il credito d’imposta in oggetto è previsto uno stanziamento massimo annuo. Nell’ipotesi di esaurimento dei fondi annui, comunicato con apposito Provvedimento sul sito dell’Agenzia, il credito non potrà dunque essere riconosciuto.Le istanze che non trovano capienza avranno comunque titolo di precedenza per la concessione del credito nel secondo e nel terzo periodo di applicazione della disciplina (ovvero nel 2009 e 2010).Appare dunque importante procedere all’invio dell’istanza, una volta che verrà approntata la procedura, con la massima tempestività.

Controlli successivi
Sono previsti controlli successivi volti ad accertare che il contribuente sia effettivamente in possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione del credito d’imposta.Nell’ipotesi in cui venga riscontrato un utilizzo indebito dello stesso, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato di sanzioni e interessi.

REGOLA “DE-MINIMIS”
Va sottolineato che il credito d’imposta in esame:
- nel rispetto della regola “de-minimis” di cui al Regolamento CE 15/12/2006, n. 1998;
- non può essere cumulato con altri sostegni “de-minimis”, se tale cumula comporta il superamento della soglia di € 200.000 nell’arco di 3 esercizi.
Il citato DM 6/2/2008 precisa inoltre quanto segue: “il credito d’imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione Europea”.

ESEMPIO
- prima installazione nel 2008 di un impianto antifurto: € 3.500
- installazione nel 2009 di un impianto di pagamento POS: € 4.000
Per il 2008 il credito spettante è pari ad € 1.000 (3.500 X 80% è infatti superiore alla soglia massima di € 1.000). Per il 2009 il credito spettante è pari ad € 1.000 (4.000 X 80% è infatti superiore alla soglia massima di € 1.000).Il credito totale fruito è pari ad € 2.000.L’utilizzo del credito è naturalmente subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei fondi disponibili.



AGEVOLAZIONI PER LE PMI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Come noto, l’art. 1, commi 228-232, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 uno speciale credito d’imposta per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l’acquisto e l’installazione di apparecchi di video-sorveglianza e per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi.
Tale credito d’imposta:
- è pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 3.000;
- è utilizzabile in compensazione;
- non concorre a formare la base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza.
Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto è fruibile secondo la regola del “de minimis” (Regolamento CE 1998/2006).
Le modalità operative per la fruizione di tale agevolazione sono state definite con DM 6/2/2008

AMBITO SOGGETTIVO
Sono interessati dall’agevolazione in oggetto:
- i soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso;
- i soggetti esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- entrambi i soggetti precedentemente indicati devono rientrare nella definizione di PMI (piccola e media impresa) di cui al DM 18/4/2005.
I soggetti rientranti nella definizione di PMI (piccole e medie imprese) ai sensi del DM 18/4/2005 che, oltre alle attività precedentemente indicate, esercitano in via prevalente (ossia con ricavi maggiori nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale viene chiesta l’agevolazione; i ricavi vanno assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore) attività di rivendita di generi di monopolio in base ad apposita concessione amministrativa, possono beneficiare dello speciale credito d’imposta previsto per i rivenditori di generi di monopolio, descritto nel precedente capitolo.
A titolo di esempio si dovranno pertanto considerare i ricavi lordi, e non gli aggi, per le seguenti attività: rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari. Anche per le seguenti attività vanno considerati i ricavi lordi, senza tener conto del prezzo corrisposto al fornitore: rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri, periodici e distributori di carburante.

DEFINIZIONE DI PMI
Ai sensi del DM 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, si considerano piccole e medie imprese:q le imprese che hanno meno di 250 occupati;eq hanno un fatturato annuo non superiore a € 50.000.000, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000.

SPESE AGEVOLABILI
Le spese agevolabili sono quelle:
- sostenute nel 2008, 2009 e 2010;
- per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti ed attrezzature di sicurezza, al fine di prevenire furti, rapine ed altri atti illeciti (esempi: impianti antifurto; circuiti di video-sorveglianza; vetri anti-sfondamento; ecc.);
- ovvero per l’installazione di sistemi di pagamento con moneta elettronica (esempio: pagamento tramite POS, bancomat, carte di credito, ecc.).
Sono agevolabili anche i beni acquisiti tramite contratti di leasing. In tal caso la spesa agevolabile è data dal costo del bene sostenuto dal locatore.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese agevolabili (indicate al paragrafo precedente). Il credito riconosciuto non può comunque superare l’importo di € 3.000 per ciascun beneficiario.
Ciascun beneficiare pertanto non potrà beneficiare di un importo superiore a € 3.000 nell’intero arco temporale di vigenza della disciplina agevolativa (2008-2010).

UTILIZZO DEL CREDITO
Come già anticipato, il credito d’imposta in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dalla data di concessione (non è quindi possibile alcuna richiesta di rimborso).
Va inoltre sottolineato che il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza:Ø sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;Ø sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo (o ai periodi) nel quale il credito è utilizzato (per finalità di monitoraggio).

PROCEDURA OPERATIVA
Per il concreto ottenimento del credito d’imposta è necessario rispettare la seguente procedura:

Presentazione dell’ istanza
E’ necessario presentare apposita istanza, il cui modello sarà definito con Decreto ministeriale, all’Agenzia delle Entrate.L’istanza dovrà in ogni caso contenere gli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili, nonché l’attestazione di rispetto della regola del “de-minimis”.

Riconoscimento del credito
Le istanze vengono esaminate dall’Agenzia delle Entrate in ordine cronologico di presentazione. Nell’ipotesi di riscontro positivo dei requisiti richiesti, viene inviata apposita comunicazione telematica al soggetto interessato.Va ricordato che per il credito d’imposta in oggetto è previsto uno stanziamento massimo annuo. Nell’ipotesi di esaurimento dei fondi annui, comunicato con apposito Provvedimento sul sito dell’Agenzia, il credito non potrà dunque essere riconosciuto.Le istanze che non trovano capienza avranno comunque titolo di precedenza per la concessione del credito nel secondo e nel terzo periodo di applicazione della disciplina (ovvero nel 2009 e 2010).Appare dunque importante procedere all’invio dell’istanza, una volta che verrà approntata la procedura, con la massima tempestività.

Controlli successivi
Sono previsti controlli successivi volti ad accertare che il contribuente sia effettivamente in possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione del credito d’imposta.Nell’ipotesi in cui venga riscontrato un utilizzo indebito dello stesso, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato di sanzioni e interessi.

REGOLA “DE-MINIMIS”
Va sottolineato che il credito d’imposta in esame:
- nel rispetto della regola “de-minimis” di cui al Regolamento CE 15/12/2006, n. 1998;
- non può essere cumulato con altri sostegni “de-minimis”, se tale cumula comporta il superamento della soglia di € 200.000 nell’arco di 3 esercizi.
Il citato DM 6/2/2008 precisa inoltre quanto segue: “il credito d’imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione Europea”.

ESEMPIO
- prima installazione nel 2008 di un impianto antifurto: € 3.500
- installazione nel 2009 di un impianto di pagamento POS: € 4.000
Per il 2008 il credito spettante è pari ad € 2.800 (3.500 X 80%). Per il 2009 il credito spettante è pari ad € 200 (3.000 – 2.800), in quanto sull’arco temporale 2008-2010 per ciascun soggetto beneficiare non è comunque possibile superare la soglia di € 3.000.Il credito totale fruito è pari ad € 3.000.L’utilizzo del credito è naturalmente subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei fondi disponibili.



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