La nuova comunicazione unica per la nascita di un'impresa

Obbligatoria a partire dal 20/8/2008 - tratto dal sito www.sistemafiscale.com.
del 13/02/08 -

LA NUOVA COMUNICAZIONE UNICA

INTRODUZIONE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21/12/2007, n. 296, il DM 2/11/2007, che ha introdotto la c.d. “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”.
La nuova procedura, disciplinata dal DL n. 7/2007, convertito in Legge n. 40/2007 (“Legge Bersani”), ha lo scopo di semplificare e velocizzare gli adempimenti amministrativi relativi alla creazione di una attività imprenditoriale.
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La presentazione della comunicazione unica al Registro delle imprese, presso la competente CCIAA, avrà infatti valore anche ai fini previdenziali e fiscali (ad esempio, per l’ottenimento della partita IVA).
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LA NORMA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 9, DL n. 7/2007, “ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica [...].. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali [ ..]. nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA”.

AMBITO SOGGETTIVO

SOGGETTI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, DL n. 7/2007, sono interessati dalla nuova comunicazione unica i soggetti che intendono avviare un’attività d’impresa.
Non sono previste particolari limitazioni in relazione alla forma giuridica utilizzata per l’esercizio dell’attività. La comunicazione unica interesserà pertanto, a titolo di esempio:
- le imprese individuali;
- le società, sia di persone (snc, sas), sia di capitali (spa, sapa e srl).

SOGGETTI ESCLUSI
Il citato art. 9 recita testualmente “ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa”. Stante il tenore letterale della norma dovrebbero restare esclusi dalla comunicazione unica gli esercenti arti e professioni.

AMBITO OGGETTIVO

FINALITA’
La nuova comunicazione unica servirà non solo per comunicare l’avvio di una nuova attività d’impresa, ma anche per comunicare eventuali variazioni o la cessazione dell’attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La comunicazione unica va presentata al Registro delle imprese:
- in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (per le imprese individuali l’imposta di bollo è ridotta ad € 17,50 per effetto della Finanziaria 2008);
- su supporto informatico, da consegnare alla competente CCIAA.
Per il concreto rispetto di tali adempimenti è necessario che il contribuente sia in possesso della firma digitale e della posta elettronica certificata.
A livello operativo, quantomeno nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, la comunicazione unica sarà costituita da un insieme informatico delle diverse pratiche attualmente in vigore (modulistica fiscale, previdenziale e per il Registro delle imprese).

TEMPISTICA
Una volta che il contribuente presenta la comunicazione unica al Registro delle imprese:
- viene immediatamente rilasciata al contribuente apposita ricevuta che costituisce titolo per l’immediato inizio dell’attività. Non sarà dunque più possibile effettuare l’iscrizione al Registro delle imprese entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, come previsto dall’art. 2196 del Codice civile. La comunicazione unica va infatti trasmessa prima di iniziare l’attività;
- viene immediatamente rilasciato al contribuente il codice fiscale o la partita IVA;
- entro i 7 giorni successivi alla presentazione della comunicazione vengono comunicati gli ulteriori dati necessari per l’esercizio dell’attività.
E’ infatti previsto che il Registro delle imprese (CCIAA) trasmetta immediatamente la comunicazione unica presentata a tutti gli Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, ecc.), che a loro volta comunicheranno al Registro delle imprese e al contribuente i dati necessari per l’esercizio dell’attività.

EFFETTI
Come già evidenziato la nuova comunicazione unica avrà effetto:
- ai fini dell’iscrizione al Registro delle imprese;
- ai fini previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- ai fini fiscali (ad esempio, per ottenere il codice fiscale o la partita IVA).
Si tratta pertanto di un interessante semplificazione, in quanto per iniziare una nuova attività d’impresa non sarà più necessario rivolgersi ad Uffici di volta in volta diversi.

ENTRATA IN VIGORE

UTILIZZO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO
L’utilizzo della nuova comunicazione unica è previsto:
- dal 19/2/2008 al 19/8/2008, in via facoltativa.
Il DM 2/11/2007, che ha approvato il nuovo modello, è stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21/12/2007. Lo stesso è pertanto utilizzabile a partire dal 60° giorno successivo (dal 19/2/2008 – DL n. 7/2007). Da tale data decorre un periodo transitorio di 6 mesi (fino al 19/8/2008), durante il quale la nuova procedura potrà essere utilizzata in via facoltativa;
- dal 20/8/2008, in via obbligatoria.

IL NUOVO MODELLO

INFORMAZIONI RICHIESTE
Come si vede dal sotto riportato modello, le informazioni richieste nel modello di comunicazione unica sono le seguenti:
1. Ufficio del Registro delle imprese destinatario;
2. informazioni anagrafiche dell’impresa che invia la comunicazione;
3. oggetto della comunicazione ed Enti destinatari (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.);
4. estremi del soggetto dichiarante;
5. domicilio elettronico (posta elettronica certificata) dell’impresa dove notificare le ricevute;
6. elenco dei documenti informatici allegati (modulistica fiscale, previdenziale e per il Registro imprese).



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