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È illegittimo il licenziamento del lavoratore che, durante la malattia, svolge attività presso l'agenzia immobiliare di un parente

Troppo generica la contestazione disciplinare
del 02/09/14 -

Un dipendente si assenta dal lavoro per malattia.

L'azienda, però, vuole vederci chiaro, e allora affida ad un'agenzia investigativa l'incarico di controllare il lavoratore.

Si scopre così che il dipendente, per ben 3 giorni, svolge altra attività lavorativa presso l'agenzia immobiliare di un parente.

Immediata, quindi, scatta la contestazione disciplinare ad opera del datore di lavoro.

Si apre così il procedimento disciplinare, durante il quale il lavoratore viene ascoltato.

A nulla però valgono le sue giustificazioni, sicché l'azienda intima il licenziamento disciplinare.

A questo punto il provvedimento viene impugnato dal dipendente e, al termine dei tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione riconosce l'illegittimità del licenziamento.

Secondo la Corte, già la contestazione disciplinare risulta generica.

Essa, infatti, non indica il tipo di attività svolto dal lavoratore presso l'agenzia immobiliare del parente.

Allo stesso modo, la contestazione disciplinare non indica i giorni in cui il dipendente ha svolto l'attività.

Anche il rapporto investigativo risulta alquanto impreciso sul punto.

La Corte accerta inoltre che lo stato di malattia si è verificato realmente e che l'attività svolta presso l'agenzia immobiliare non può dirsi incompatibile con la patologia sofferta.

Ciò per una serie di motivi:


  • l'attività presso l'agenzia è stata sporadica ed occasionale;

  • l'attività è stata marginale e non avrebbe potuto compromettere la guarigione.



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