Il nuovo regime dei contribuenti minimi

La disciplina dei contribuenti minimi introdotta dalla Finanziaria 2008 - tratta dal sito www.sistemafiscale.com.
del 09/01/08 -

Il presente articolo è tratto dal sito:
www.sistemafiscale.com

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente articolo è relativo al nuovo regime dei contribuenti minimi, in vigore dall’1/1/2008 e disciplinato dall’art. 1, commi 96-117, Finanziaria 2008.
Maggiori informazioni sul regime in oggetto sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con CM 21/12/2007, n. 73/E.

REQUISITI SOGGETTIVI

SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati all’applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi le persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di impresa, artistica o professionale.

SOGGETTI ESCLUSI
I seguenti soggetti non possono aderire al regime dei contribuenti minimi:
-soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti);
- soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- soggetti che effettuano (o che hanno effettuato nell’anno solare precedente) cessioni all’esportazione. Tenendo conto delle precisazioni ufficiali fornite a proposito dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi in franchigia, si ritiene che per “cessioni all’esportazione” si intendano le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, DPR n. 633/72;
- soggetti che applicano altri regimi speciali di determinazione dell’imposta (ad esempio il regime dell’agricoltura, attività connesse e pesca – art. 34 e 34-bis, DPR 633/72; vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta – art. 74, c. 1, DPR 633/72; intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 – art. 74 c. 6, DPR 633/72; agenzie di viaggi e turismo – art. 74-ter, DPR 633/72; agriturismo – Legge 413/91; vendite a domicilio – art. 25-bis, c. 6, DPR 600/73; regime del margine – art. 36, DL 41/95; agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione – art. 40-bis, DL 41/95);
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di immobili (art. 10, num. 8, DPR n. 633/72) o mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 1, DL 331/93);
- soggetti che partecipano in società di persone ed associazioni professionali ex art. 5, TUIR, ovvero in società a responsabilità limitata trasparenti ex art. 116, TUIR.

REQUISITI
Per l’adesione al nuovo regime dei contribuenti minimi è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- aver avuto nell’anno solare precedente un ammontare di ricavi/compensi (di cui agli artt. da 57 a 85 e 84, TUIR) non superiore a € 30.000;
Nell’ipotesi di inizio dell’attività in corso d’anno è necessario fare riferimento al volume di ricavi/compensi presunto, ragguagliato ad anno.
Per la quantificazione dei ricavi/compensi non si deve tener conto dei maggiori ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento ai parametri o agli studi di settore. Nell’ipotesi di esercizio di più attività è necessario fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi delle diverse attività esercitate;
- non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, cocopro. Sono compresi anche i compensi corrisposti ai familiari dell’imprenditore (non collaboratori di un’impresa familiare), nonché gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- non aver effettuato acquisti, anche tramite appalto, locazione o leasing, di beni strumentali nei tre anni precedenti per un importo superiore a € 15.000. Quindi, se il contribuente aderisce al regime dei contribuenti minimi dal 2008 sarà necessario fare riferimento agli acquisti effettuati (individuati sulla base del momento di effettuazione dell’operazione a norma dell’art. 6, DPR n. 633/72) nel periodo 2005-2006-2007. Non hanno invece rilevanza gli acquisti effettuati negli anni precedenti.
Non è ancora del tutto chiaro come quantificare i beni a deducibilità limitata (es. autoveicoli aziendali) per il computo del limite di € 15.000. I beni utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività dell’impresa rilevano nella misura del 50%.
Se il contribuente intende aderire al regime dei contribuenti minimi a partire dal 2008 dovrà pertanto porre particolare attenzione agli acquisti di beni strumentali effettuati negli ultimi mesi del 2007, rinviando, se necessario, l’acquisto degli stessi.

I VANTAGGI DEL NUOVO REGIME

STUDI DI SETTORE E PARAMETRI
I soggetti che aderiscono al nuovo regime dei contribuenti minimi sono esclusi dagli studi di settore e dai parametri. Tale aspetto appare particolarmente rilevante, alla luce delle novità introdotte recentemente alla disciplina degli studi di settore.
I nuovi contribuenti minimi non sono tenuti nemmeno alla compilazione dei modelli degli studi di settore e dei parametri.

IRAP
E’ prevista l’esclusione dall’IRAP (non vi è pertanto alcun obbligo di dichiarazione/versamento), a prescindere dalle modalità organizzative di esercizio dell’attività.

IVA

Ai nuovi contribuenti minimi si applicano disposizioni analoghe a quelle previste per i contribuenti minimi in franchigia. Si rimanda pertanto alla relativa scheda per maggiori dettagli sugli adempimenti da osservare.
In particolare si precisa i nuovi contribuenti minimi dovranno emettere fattura:
- per le cessioni interne, senza IVA “ai sensi dell’art. 1, comma 100, Finanziaria 2008”;
- per le cessioni verso soggetti residenti in altri Paesi della Comunità europea, senza IVA utilizzando la dicitura “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, DL 331/93”. Si tratta infatti di cessioni interne senza diritto alla rivalsa dell’IVA, e non di cessioni intracomunitarie.
Con riferimento alla necessità di effettuare la rettifica alla detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72, oltre alle informazioni già riportate nella scheda relativa al regime della franchigia si osserva quanto segue:
- il versamento dell’IVA che deriva dalla rettifica può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in 5 rate costanti annuali senza applicazione di interessi (la prima o unica rata va versata entro il termine di versamento del saldo IVA relativo all’anno precedente a quello di prima applicazione del regime – saldo IVA 2007 per coloro che applicano il nuovo regime a partire dal 2008). E’ comunque possibile la compensazione con il mod. F24;
- nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (quindi nella dichiarazione relativa al 2007 se si aderisce al nuovo regime dal 2008) è necessario tener conto delle operazioni ad esigibilità differita e di quelle per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta;
- si ricorda che la rettifica della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2, DPR n. 633/72, non interessa i beni di valore unitario <= € 516,46 e quelli aventi un coefficiente fiscale di ammortamento superiore al 25%.

IMPOSTA SOSTITUTIVA
I nuovi contribuenti minimi calcolano il proprio reddito imponibile con le seguenti modalità:
- determinano il reddito come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese pagate (principio di cassa).
L’applicazione del principio di cassa permette di fatto, entro certi limiti, di spostare l’incasso o il pagamento di alcuni compensi/spese realizzati/sostenute a cavallo d’anno in uno o nell’altro esercizio per motivi di convenienza fiscale, attuando una sorte di “pianificazione fiscale”.
Non hanno pertanto rilevanza gli ammortamenti, gli accantonamenti, le rimanenze di magazzino, ecc. Ad esempio, nell’ipotesi di acquisto di un bene strumentale il prezzo pagato sarà integralmente dedotto nell’esercizio di pagamento, senza dover procedere ad alcuna ammortamento del cespite. Analogamente, nell’ipotesi di cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime, concorrerà alla formazione del reddito imponibile l’intero corrispettivo percepito nel periodo d’imposta;
Nell’ipotesi invece di cessione di un bene strumentale acquistato in periodi precedenti a quello di vigenza del regime, la plusvalenza imponibile sarà calcolata come segue:
- se il prezzo è percepito interamente nel periodo d’imposta, la plusvalenza sarà calcolata a norma degli artt. 86 e 101, TUIR, come differenza tra il prezzo di vendita e il costo non ammortizzato del bene (costo non ammortizzato = valore residuo da ammortizzare risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi);
- se il prezzo è percepito in parte nel periodo d’imposta, la plusvalenza imponibile sarà calcolata come indicato al punto precedente, contrapponendo al prezzo percepito nel periodo d’imposta la quota parte del costo non ammortizzato rappresentata dal rapporto tra il prezzo percepito ed il prezzo totale;
- con particolare riferimento alle rimanenze finali di magazzino, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
- merci acquistate nel periodo di vigenza del regime dei minimi: le relative rimanenze finali non hanno rilevanza fiscale in quanto viene dedotto interamente il costo d’acquisto nell’esercizio di pagamento (principio di cassa);
- merci acquistate in periodi precedenti a quelli di vigenza del regime dei minimi: in occasione della vendita delle merci concorrerà a formare il reddito la differenza tra il prezzo percepito e il valore delle relative rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello dal quale decorre il nuovo regime dei minimi.
Più precisamente, come si evince dalla citata CM n. 73/E/2007, le rimanenze di magazzino al 31/12/2007 costituiscono costo per l’esercizio 2008 fino a concorrenza dei componenti positivi di tale esercizio. L’eccedenza è riportata come costo al 2009 (fino a concorrenza dei componenti positivi del 2009) e così via fino a totale copertura;
- è possibile dedurre dal reddito d’impresa/lavoro autonomo i contributi previdenziali (per le imprese normali tali contributi sarebbero deducibili dal reddito complessivo, ma nel regime dei contribuenti minimi ciò non sarebbe possibile, vista l’applicazione dell’imposta sostitutiva). Sono compresi anche i contributi versati dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori fiscalmente a carico (ovvero dei collaboratori non fiscalmente a carico, purché non sia stata esercitata la rivalsa nei loro confronti).
Nello specifico tali contributi sono dedotti in via prioritaria dal reddito di impresa/lavoro autonomo e, per la parte che non trova capienza, dal reddito complessivo del contribuente a norma dell’art. 10, TUIR;
- viene applicata un’imposta sostitutiva del 20%. Per le imprese familiari tale imposta è a carico del titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori;
- eventuali perdite formatesi negli anni precedenti a quello di applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi si possono portare in diminuzione del reddito determinato applicando il nuovo regime. Si rimanda alla scheda n. 78/2007 per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo e riporto delle perdite.
E’ il caso di sottolineare che il reddito d’impresa/lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo. Pertanto se il contribuente non dispone di altri redditi non potrà beneficiare di eventuali deduzioni/detrazioni d’imposta spettanti.
Va tuttavia evidenziato che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:
- rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, TUIR) e ai fini della determinazione della base imponibili dei contributi previdenziali e assistenziali;
- non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13, TUIR.
I soggetti che corrispondono compensi ai nuovi contribuenti minimi (attività professionali) si ritiene debbano applicare la ritenuta d’acconto, non essendo previsto un esonero analogo a quello previsto per coloro che applicano il forfettino/forfettone.

…segue: IMPOSTE DIRETTE: ADEMPIMENTI CONTABILI

Il calcolo del reddito imponibile, al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%, viene effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base della documentazione disponibile. La citata CM 73/E/2007 precisa infatti che “i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito”.
Come chiarito dalla CM n. 73/E/2007, i contribuenti minimi sono tenuti al rispetto dei seguenti adempimenti contabili:
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- i soggetti esercenti arti o professioni devono tenere uno o più conti correnti dedicati alla propria attività professionale ove far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e da cui prelevare le somme occorrenti per il pagamento delle spese (si veda la scheda n. 58/2007 per maggiori dettagli);
- i soggetti esercenti arti o professioni devono inoltre rispettare la previsione di cui all’art. 19, DPR 600/73 (pagamenti con modalità tracciabili), relativamente alla quale si rimanda alle precisazioni già fornite con la scheda n. 58/2007.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene con mod. F24 (in via telematica, non essendo previsto un esonero specifico, a differenza del regime della franchigia) nel termine previsto per il versamento del saldo IRPEF.
E’ inoltre previsto il versamento degli acconti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In sede di passaggio al nuovo regime dei contribuenti minimi è necessario individuare i componenti positivi e negativi di reddito di precedenti periodi d’imposta, per la parte del loro ammontare rinviata al 2008 e anni successivi (se si aderisce al nuovo regime dal 2008).
A titolo di esempio: spese di manutenzione e riparazione che eccedono il 5% deducibile, plusvalenze e sopravvenienze attive rateizzate.
Si deve quindi fare la somma algebrica tra le componenti positive e quelle negative. Se tale differenza è:
- negativa, essa sarà integralmente dedotta nell’esercizio precedente a quello di applicazione del nuovo regime;
- positiva, essa concorrerà a formare il reddito nell’esercizio precedente a quello di applicazione del nuovo regime, limitatamente al suo ammontare che eccede € 5.000.
Va inoltre evidenziato che i costi e i ricavi che hanno già interamente concorso a formare il reddito in periodi precedenti a quello di applicazione del regime dei minimi (si pensi ad una vendita di merci effettuata a dicembre 2007), non avranno rilevanza nel periodo di applicazione del regime dei minimi, anche se la manifestazione finanziaria di tali operazioni (incasso o pagamento) si verifica durante il periodo di vigenza di tale regime (ad esempio nel 2008).

ESEMPIO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- adesione al nuovo regime dal 2008
- sopravvenienze attive rateizzate (quote di competenza del 2008 e anni successivi): € 10.000
- spese di manutenzione eccedenti il 5% (quote di competenza e anni successivi): € 3.000
La differenza tra le componenti positive e quelle negative (€ 7.000) concorrerà a formare il reddito nel 2007 per l’importo di € 2.000 (7.000 – 5.000).


PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO
Nell’ipotesi di passaggio dal regime dei contribuenti minimi al regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, si applicano in via generale le seguenti regole:
- i costi e i ricavi che hanno già concorso alla formazione del reddito nel periodo di vigenza del regime dei minimi, non avranno più rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla fuoriuscita dal regime;
- i costi e i ricavi che, ancorché di competenza dei periodi d’imposta di vigenza del regime, non hanno concorso alla formazione del reddito (ad esempio perché non ancora incassati o pagati) assumeranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi.

ADESIONE, DECADENZA, ALTRO

ADESIONE
Il nuovo regime dei contribuenti minimi è un regime naturale, che si applica quindi automaticamente, per i contribuenti che rispettano i requisiti precedentemente esposti.
Pertanto:
- i soggetti già in attività non devono presentare alcun modello di variazione AA9/8.
I contribuenti che nel 2007 hanno aderito al regime dei contribuenti minimi in franchigia, e che nel 2008 transiteranno nel nuovo regime dei contribuenti minimi, possono continuare ad utilizzare lo speciale numero di partita IVA loro attribuito;
- i soggetti che iniziano ex-novo la propria attività e che intendono aderire al regime dei contribuenti minimi devono comunicarlo nel mod. AA9/8 di inizio attività, barrando la casella “Contribuenti minori” collocata nel quadro B (questo fino alla prossima revisione del modello AA9/8).


I contribuenti che nel 2007 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”) di cui all’art. 13, Legge 388/2000, possono decidere di continuare ad applicare tale regime fino a compimento del triennio, oppure transitare già a partire dal 2008 nel nuovo regime dei contribuenti minimi.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO
E’ possibile optare per il regime ordinario. L’opzione vale sia per le imposte sul reddito che per l’IVA. La si esprime tramite comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
L’opzione per il regime ordinario ha validità minima di 3 anni e si estende successivamente di anno in anno, salvo revoca.
In deroga a quanto appena esposto è previsto che l’opzione per il regime ordinario espressa nel 2008 può essere revocata, passando quindi al regime dei contribuenti minimi, già a partire dal 2009.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale comunicano le opzioni e le revoche di cui al presente paragrafo presentando il quadro VO unitamente dichiarazione dei redditi.

CAUSE DI DECADENZA
Dal regime dei contribuenti minimi si decade:
- a partire dall’anno successivo a quello in cui non sono soddisfatti i requisiti previsti per la sua applicazione (in venir meno di tali requisiti può essere certificato anche in sede di accertamento), precedentemente esposti (paragrafi “Soggetti esclusi” e “Requisiti”);
- a partire dall’anno stesso in cui il limite di ricavi/compensi è superato (anche in seguito ad accertamento) in misura superiore al 50% (superamento del limite di € 45.000).
Il superamento del limite del 50% comporta la necessità di versare l’IVA relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno solare (calcolo dell’IVA a debito ottenuto attraverso lo scorporo dai corrispettivi, al netto dell’IVA assolta sugli acquisti) Il contribuente è inoltre tenuto ad applicare il regime ordinario per almeno 3 anni, a prescindere dal proprio volume d’affari.

ABROGAZIONE ALTRI REGIME SEMPLIFICATI
Con l’entrata in vigore del nuovo regime dei contribuenti minimi saranno abrogati:
- il regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis, DPR 633/72);
- il regime delle attività marginali (art. 14, Legge 388/2000);
-il regime supersemplificato (art. 3, commi 165-170, Legge 662/96).

I contribuenti minimi in franchigia nel 2007 che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari possono applicare già dal 2008 il nuovo regime dei contribuenti minimi, senza dover attendere il decorso di 3 anni.

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI
Il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2008, sia storico che previsionale, è effettuato senza tener conto delle nuove disposizioni previste per i contribuenti minimi.
Sarà pertanto necessario, qualora venga applicato il metodo storico, tener conto dell’imposta dovuta risultante dalla dichiarazione presentata nel 2008 e relativa al periodo d’imposta 2007.

VIOLAZIONI

VIOLAZIONI E RAVVEDIMENTO
Ai nuovi contribuenti minimi si applicano:
- le sanzioni di cui al D.Lgs. 471/97 e D.Lgs. 472/97, in relazione agli adempimenti contabili per essi previsti (mancata certificazione dei corrispettivi, ecc.);
- l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/97.
Nell’ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime (o nell’ipotesi di accertamento del venir meno dei requisiti per continuare ad applicare il regime), se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato la misura minima e massima delle sanzioni applicabili è aumentata del 10%.



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