Il Nuovo Conto Energia: produrre energia in casa e rivenderla

Il nuovo decreto Conto Energia ha aperto la strada all’incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici. Chiunque possieda dei pannelli solari è potenzialmente un produttore di energia.
del 15/07/08 -

Il nuovo decreto Conto Energia ha aperto la strada all’incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici. Sulla base di questa incentivazione chiunque possieda un impianto fotovoltaico diventa produttore di energia elettrica.
I destinatari del decreto conto energia sono:
Tutte le Persone fisiche e Giuridiche che siano proprietari degli immobili destinati all’installazione dell’impianto fotovoltaico, oppure che abbiano l’autorizzazione scritta del proprietario (Delibera AEEG 188/05);

Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per 20 anni con una frequenza mensile o bimestrale (dipendentemente dalla potenza nominale installata) paga un incentivo ai possessori dell'impianto fotovoltaico. L’ammontare dovuto dal GSE è pari al prodotto tra la corrente elettrica generata dall’impianto fotovoltaico, misurata da un contatore posto all’uscita dell’Inverter, e la tariffa incentivante riconosciuta. La corrente elettrica una volta prodotta (e incentivata) è a disposizione del titolare dell’impianto fotovoltaico il quale può disporne per i propri consumi oppure venderla al distributore locale o sul mercato libero.

Per impianti fotovoltaici non superiori a 20 kWp, il responsabile dell'impianto fotovoltaico potrà aderire al decreto Conto Energia in modalità diverse:

1. Cessione in rete:
l'utente consumerà direttamente la corrente elettrica prodotta solo nel momento e nella quantità in cui è prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi verrà ceduta e venduta in rete al prezzo minimo garantito che attualmente equivale a 0,098€. Alternativamente la corrente elettrica prodotta in eccesso può essere venduta sul mercato libero.

Nel caso di Cessione in rete si parla di Ritiro dedicato dell'energia. Dal 01/01/2008 il soggetto responsabile del Ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è indicato nel Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

2. Scambio sul posto:
Il bilancio tra energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ed energia prelevata dalla rete avverrà nell'ambito delle bollette del distributore locale. Eventuali eccedenze di produzione di energia in un anno non verranno remunerate, ma conteggiate negli anni successivi, fino ad un massimo di 3 anni.

Le tariffe incentivanti riconosciute dal GSE a titolo di incentivo di produzione di corrente elettrica sono divise per potenza dell'impianto e per integrazione architettonica.


Potenza (kWp) da 1 a 3:
0,40 per gli impianti non integrati (€), 0,44 per i parzialmente integrati (€) e 0,49 per gli impianti integrati (€);
analogamente le tariffe per impianti da 3 a 20 kWp sono rispettivamente:
0,38, 0,42, 0,46
mentre oltre i 20 kWp:
0,36, 0,40, 0,44

dove per integrazione s’intende l’integrazione architettonica dei moduli fotovoltaici.

Sono previste maggiorazioni delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE in alcuni casi particolari. La tariffa “base” può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:


a) per impianti fotovoltaici superiori ai 3 kW non integrati, il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);


b) per impianti fotovoltaici il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;


c) per impianti fotovoltaici integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;


d) per impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

Si segnala altresì che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'installazione.
Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Gli incentivi non sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento da sostenere per la costruzione dell’impianto stesso.
Gli incentivi sono applicabili all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell’investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell’edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Infine le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.



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