Il lavoro ripartito o job sharing, come funziona

Il job sharing o anche lavoro ripartito è un tipo di lavoro in cui due lavoratori si assumono a vicenda l’adempimento della stessa obbligazione lavorativa.
del 17/09/09 -

E’ un rapporto di lavoro ideale per molte persone, soprattutto per le donne che hanno spesso il problema di seguire le attività dei figli, quindi dividendo il lavoro con un'altra persona possono dividersi in maniera più flessibile l’attività lavorativa ottimizzando i tempi.

Infatti questo rapporto si basa su una solidarietà di base tra i due lavoratori che possono gestire in totale autonomia la ripartizione ( perciò lavoro ripartito ) dell’attività lavorativa sostituendosi a seconda delle esigenze. Ognuno di loro ha piena responsabilità e discrezionalità e lo scopo di questo contratto di lavoro è principalmente quello di conciliare il lavoro e la vita privata rispondendo in maniera flessibile alle necessità di chi lavora. Questo tipo di contratto può essere stipulato tra tutti i lavoratori e i datori di lavoro fuorché la pubblica amministrazione.


E’ regolato dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/1998 e rinnovata dalla Legge Biagi che ha ristretto il campo d’azione tra due lavoratori soltanto. Il contratto è costituito dalla forma scritta e deve contenere: percentuale e collocazione temporale del lavoro da svolgere quotidianamente , mensilmente o settimanalmente. Questo può accadere non prima che ci sia stato un accordo tra i due lavoratori sul fatto di potersi sostituire a vicenda in qualsiasi momento e sull’accordo riguardo gli orari di lavoro e i tempi. Tutto questo sarà poi scritto nel contratto. Inoltre va indicato: luogo di lavoro, trattamento economico e normativo ed eventuali misure di sicurezza.

Anche qui è possibile stipulare un rapporto di lavoro a termine o a tempo indeterminato, quello che cambia sono le modalità lavorative. Per il trattamento economico si rispetta il principio di parità di condizioni per i lavoratori dello stesso livello e il tutto è funzionale all’attività effettivamente svolta. Anche il datore di lavoro è un attore importante, egli infatti non può opporsi o interferire con la ripartizione dell’attività lavorativa (lo sharing) tra i due lavoratori, ma ai fini previdenziali può collocarli a tempo parziale anche se i loro contributi andranno comunque versati mensilmente.

Quando uno di questi due lavorativi lascia il lavoro o viene licenziato, anche il rapporto con l’altro l’avoratore con cui divide la prestazione finisce. Il datore di lavoro può eventualmente chiedere a quest’ultimo di lavorare a tempo parziale o subordinato a tempo pieno o part time. Questo contratto è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale oppure dal Contratto di lavoro subordinato(“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" art. 2094 c.c.).



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