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I messaggi tramite e-mail alla ex non costituiscono reato

Non si configura il reato di molestie (a differenza di quanto si verifica nei c.d. sms inviati su utenze telefoniche mobili), qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi, in quanto tali, del carattere di invasività.
del 07/07/14 -

Nella sentenza n. 44855/2012, la Cassazione Penale si è pronunciata sulla condanna, di secondo grado (confermativa di quella di prime cure), nei confronti di un uomo, per i reati di tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche (617-quater c.p.,) e molestie (art. 660 c.p.).
Le condotte erano state attuate dall'imputato, a danno della persona offesa, a seguito dell'interruzione, da parte di quest'ultima, di una relazione sentimentale instaurata durante una crociera su di una nave a bordo della quale egli espletava attività di ufficiale addetto alle comunicazioni radio.
I giudici supremi hanno accolto il ricorso soltanto limitatamente alla contravvenzione disciplinata dall'art. 660 c.p., «dovendosi escludere che il reato di molestie possa essere configurato (a differenza di quanto si verifica nei c.d. sms inviati su utenze telefoniche mobili), qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi, in quanto tali, del carattere di invasività. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, nel punto concernente il confermato giudizio di colpevolezza in ordine al reato di molestie, limitatamente alla condotta consistita nell'invio di messaggi di posta elettronica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
La sentenza n. 44855/12, sul punto, ribadisce quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità per la quale sotto l'ombrello dell'art. 660 c.p. ricadono le molestie telefoniche (Cass. pen., sez. I, 11 febbraio-1 marzo 2010, n. 8068; Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2008, n. 29971), anche tramite s.m.s. (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2004, n. 28680; Id., sez. I, 24 aprile 2006, n. 16215), ma non quelle attuate mediante posta elettronica.
Infatti, l'art. 660 c.p. limita l'ambito di applicazione delle molestie a quelle realizzate col mezzo del telefono, e quelle via e-mail non sono sufficienti a realizzare la fattispecie incriminatrice della norma de qua, giacché con l'invio di e-mail «non si determina un'intrusione immediata nella sfera privata del destinatario, essendo necessaria la sussistenza di altre circostanze dettate dalla norma (luogo pubblico o uso del telefono)». L'esigenza di espandere la tutela del bene protetto della tranquillità della persona non può portare ad equiparare il mezzo della posta elettronica all'utilizzo del telefono, incontrando il limite del «principio di legalità e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall'art. 25, comma 2, Cost. e dall'art. 1 c.p.»
La sentenza in commento, ha avuto notevole risonanza mediatica laddove ha escluso che le molestie via e-mail non costituiscono reato ex art. 660 c.p.(cfr., la prima pagina de Il Corriere della Sera di sabato 17 novembre 2012, dal titolo La sentenza: sms più molesti delle email. Per i giudici i messaggi online non sono invasivi, quelli sul telefonino si). In realtà, come appena visto, la pronuncia si allinea al solco della sua precedente giurisprudenza in materia e non lascia, come sembra evincersi dai commenti a prima lettura, prive di tutela penale le condotte di molestie attuate con il canale della posta elettronica. Infatti, la sentenza n. 44855/12 ribadisce che il principio di legalità, quale baluardo di garanzia e di libertà del cittadino, si pone come ostacolo insuperabile (se non attraverso un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem) alla punibilità delle molestie via e-mail con la strutturazione della fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 660 c.p..
L'equivoco che bisogna immediatamente chiarire è quello per il quale il mancato inquadramento delle molestie attuate con messaggi di posta elettronica nel reato di cui all'art. 660 c.p. non comporta che le stesse non siano sussumibili in altre figure delittuose, in particolare in quella di stalking.
Invece, le molestie via e-mail sono punibili, ricorrendone gli altri elementi costitutivi, nel delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., che non si è potuta contestare all'imputato solo perché le condotte stalkizzanti sono state realizzate prima del 2009 (tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008) e l'assenza del delitto di stalking all'epoca del tempus commissi delicti ha portato ad inquadrarle in altre fattispecie incriminatrici, tra le quali, erroneamente quella dell'art. 660 c.p., inidonea a punire il pedinamento telematico.



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