Finanziaria 2008: la detraibilità IVA dei veicoli e autoveicoli aziendali

L’art. 1, commi 261-264, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introduce rilevanti modifiche alla disciplina dell’IVA contenuta nel DPR n. 633/72.
del 13/01/08 -

INTRODUZIONE
L’art. 1, commi 261-264, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) introduce rilevanti modifiche alla disciplina dell’IVA contenuta nel DPR n. 633/72.

Tra queste di particolare rilevanza sono quelle relative al regime IVA dei veicoli aziendali (detraibilità dell’IVA a monte; base imponibile delle successive cessioni, ecc.).

VEICOLI STRADALI A MOTORE

LA NORMA
A norma del riformulato art. 19-bis1, lett. c) , DPR n. 633/72 (Decisione UE del 18/6/2007), “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.

VEICOLI INTERESSATI
La nuova disposizione si applica a tutti i “veicoli stradali a motore” impiegati nell’attività aziendale/professionale, definiti come tutti quei veicoli a motore:
- diversi dai trattori agricoli o forestali;
- normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni;
- la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere (escluso il conducente) non è superiore a 8.

Nel rispetto delle precedenti condizioni la norma dovrebbe pertanto trovare applicazione non solo alle autovetture, autocaravan, motocicli (fino a 350 cc di cilindrata) e ciclomotori, ma anche, ad esempio, nei confronti degli autocarri (anche se questi ultimi sono considerati come un “veri autocarri” ai sensi del Provvedimento AE del 6/12/2006).

VEICOLI ESCLUSI
Non sono interessati dall’applicazione delle nuove disposizioni le seguenti tipologie di veicoli:
- veicoli “utilizzati esclusivamente nell’esercizio” dell’attività (detraibilità IVA al 100%). Resta da capire se per utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività si debba fare riferimento alla precedente restrittiva interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate, che in pratica fa riferimento ai soli casi in cui il veicoli è fonte diretta dei proventi dell’impresa (strumentalità diretta), vale a dire quei veicoli senza i quali l’attività aziendale non potrebbe di fatto svolgersi (taxisti, scuole guida, ecc.);
- agenti e rappresentanti di commercio (anche in forma di società) (detraibilità IVA al 100%).Tuttavia qualora l’agente o il rappresentante utilizzi il veicolo anche per finalità private, sarà necessario applicare il principio di inerenza, riducendo opportunamente la percentuale di IVA detratta (art. 19, comma 4, DPR n. 633/72);
- veicoli che rientrano nell’oggetto proprio dell’attività (detraibilità IVA al 100%). Esempi: commercio di autoveicoli, noleggio di veicoli, società di leasing, ecc.

SPESE INTERESSATE
Le spese interessate dalle citate disposizioni sono quelle relative:
- all’acquisto e importazione dei veicoli (lett. c);
- all’acquisto dei relativi componenti e ricambi (lett. c);
- all’acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti veicoli (lett. d);
- alle prestazioni di leasing e noleggio (lett. d);
- alle spese di manutenzione e riparazione, impiego e custodia (lett. d);
- le spese relative al transito stradale dei veicoli (lett. d). Attraverso la soppressione della lett. e) dell’art. 19-bis1 scompare infatti la totale indetraibilità IVA delle prestazioni di transito stradale. L’IVA relativa a tali prestazioni è quindi ora detraibile nella stessa misura di detraibilità dell’IVA all’atto dell’acquisto (nel caso in esame al 40%).

DECORRENZA
Le disposizioni citate trovano applicazione a decorre dal 28/6/2007 (efficacia retroattiva).

CESSIONI SUCCESSIVE

L’art. 1, comma 261, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha riformulato l’art. 13, comma 3, ultimo periodo, DPR n. 633/72, a norma del quale: “Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.

Pertanto, nell’ipotesi di cessione di veicoli aziendali, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte.
Tale novità decorre dall’1/3/2008.
Esempio:
- IVA detratta a monte relativa ad un veicolo aziendale: 40%. Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita.


AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

MODIFICHE ALLA TABELLA B E ALL’ART. 19-BIS1
Come noto, in passato in base alla tabella B allegata al DPR n. 633/72 erano considerati “beni di lusso” gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con cilindrata superiore a 2.000 cc (se benzina) o 2.500 cc (se diesel).
Tale disposizione tuttavia non appariva più attuale in quanto dall’1/1/1998 non è più possibile immatricolare autoveicoli ad uso promiscuo (DM 4/8/1998).

Coerentemente la Finanziaria 2008:
- ha eliminato il riferimento a tali autoveicoli ad uso promiscuo dalla lett. a) dell’art. 19-bis1 (che è ora riferita esclusivamente all’acquisto e importazione di aeromobili e relativi componenti e ricambi: in tale caso l’IVA è detraibile al 100% solo se l’aeremobile rientra nell’attività propria dell’impresa – es. commercio o noleggio di – ovvero è utilizzato esclusivamente quale bene strumentale nell’attività - si veda precedentemente per quanto riguarda il concetto di “strumentalità” e della sua interpretazione restrittiva data dall’Agenzia delle Entrate);
- ha soppresso il riferimento a tali autoveicoli dalla stessa tabella B allegata al DPR n. 633/72.

Gli autoveicoli ad uso promiscuo rientrano ora pertanto nella più ampia categoria dei “veicoli stradali a motore” la cui disciplina fiscale è stata descritta in precedenza.

BENI DI LUSSO

VEICOLI INTERESSATI
Con riferimento ai veicoli aziendali, la tabella B allegata al DPR n. 633/72, considera quali “beni di lusso” le seguenti tipologie di veicoli:
- motocicli ad uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc;
- le navi e le imbarcazioni da diporto (a prescindere dalla stazza lorda), considerato il disposto della lett. b) dell’art. 19-bis1.

SPESE INTERESSATE
Le spese interessate dalle citate disposizioni sono quelle relative:
- all’acquisto e importazione dei veicoli (lett. b);
- all’acquisto dei relativi componenti e ricambi (lett. b);
- all’acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti veicoli (lett. d);
- alle prestazioni di leasing e noleggio (lett. d);
- alle spese di manutenzione e riparazione, impiego e custodia (lett. d);
- le spese relative al transito stradale dei veicoli (lett. d) (ad esempio per i motocicli per cilindrata superiore a 350 cc). Attraverso la soppressione della lett. e) dell’art. 19-bis1 scompare infatti la totale indetraibilità delle prestazioni di transito stradale. L’IVA relativa a tali prestazioni è quindi ora detraibile nella stessa misura di detraibilità dell’IVA all’atto dell’acquisto. Tale disposizione si applica a decorrere dal 28/6/2007.

DETRAIBILITA’ IVA
L’IVA relativa all’acquisto o importazione dei predetti beni, nonché alle ulteriori prestazioni precedentemente indicate, è detraibile al 100% qualora i beni rientrino nell’oggetto proprio dell’attività dell’impresa (es. commercio o noleggio di tali veicoli).
Per gli artisti e i professionisti l’IVA è sempre indetraibile.

DECORRENZA
Le disposizioni citate sono sostanzialmente equivalenti al regime previgente. Le disposizioni relative al transito stradale dei veicoli si applicano a a decorrere dal 28/6/2007.

ALTRE DISPOSIZIONI DELLA FINANZIARIA 2008
Autoconsumo o destinazione a finalità estranee (art. 3, DPR n. 633/72).
Nella nuova formulazione dell’art. 3, DPR 633/72, non si considera quale autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’impresa l’uso familiare o personale da parte dell’imprenditore o la messa a disposizione gratuita a favore dei dipendenti dei veicoli a motore per i quali all’atto dell’acquisto, ovvero acquisizione in leasing o noleggio, l’IVA è stata detratta nella misura del 40%. La novità decorre dal 28/6/2007.

Base imponibile = valore normale (artt. 13 e 14, DPR n. 633/72).
A decorrere dall’1/3/2008 la base imponibile IVA è costituita dal valore normale (rapportato alla percentuale di IVA detratta nell’ipotesi di detraibilità a monte limitata) nell’ipotesi di messa a disposizione a favore dei dipendenti di veicoli a motore a un corrispettivo inferiore al valore normale.



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