Finanziaria 2008: l'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale

Ulteriore detrazione ICI dell'1,33 per mille - tratto dal sito Sistemafiscale.com.
del 07/02/08 -

INTRODUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 1, commi 5-8, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introduce una ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un importo massimo di € 200.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.sistemafiscale.com
Sono tuttavia esclusi gli immobili accatastati come A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli o palazzi di interesse artistico o storico).
Le modalità di applicazione di tale detrazione sono analoghe a quelle previste per la detrazione di € 103,29 di cui all’art. 8, D.Lgs. 504/92 (ragguaglio al periodo di utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ripartizione tra i vari coinquilini, ecc.). Va evidenziato che la nuova detrazione dell’1,33 per mille si cumula con quella di € 103,29.

Tra le altre novità previste ai fini ICI si segnala:
- la possibilità da parte dei Comuni di applicare a partire dal 2009 un aliquota inferiore al 4 per mille per coloro che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- possibilità per il contribuente che, a seguito di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, di beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta per l’abitazione principale (in proporzione alla quota di possesso, e non, come accade generalmente, in proporzione all’utilizzo dell’immobile come abitazione principale), a condizione che non abbia la proprietà o altro diritto reale di altri immobili destinati ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

ULTERIORI PRECISAZIONI

RM 31/1/2008, N. 1
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, con RM 31/1/2008, n. 1, fornisce chiarimenti in merito alla citata detrazione dell’1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008.

CUMULABILITA’

Come già evidenziato la nuova detrazione dell’1,33 per mille si cumula alla ordinaria detrazione per l’abitazione principale di € 103,29 disciplinata dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/92.
A tale riguardo va ricordato che la detrazione base di € 103,29 può essere aumentata dal Comune in base alle seguenti disposizioni:
- art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92: possibilità di elevare la detrazione base fino ad € 258,23, oppure di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’abitazione principale;
- art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/97: possibilità di fissare la detrazione per l’abitazione principale ad un livello superiore ad € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso tuttavia il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

In entrambe le ipotesi precedenti, l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008 si cumula alla detrazione effettivamente applicata dal Comune.
A livello operativo per calcolare l’imposta dovuta sarà pertanto necessario:
- calcolare l’imposta lorda dovuta per l’abitazione principale;
- applicare la detrazione d’imposta riconosciuta effettivamente dal Comune per quella tipologia di immobile;
- applicare, se ne ricorrono le condizioni, l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille.

ACCONTO DI GIUGNO
Con riferimento alle modalità di versamento dell’ICI, l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 504/92, stabilisce quanto segue: “il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La secondo rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”.
Pertanto l’acconto di giugno viene determinato considerando il 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni d’imposta dell’anno precedente.

Con riferimento all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, l’applicazione rigorosa di tale disposizione avrebbe tuttavia effetti eccessivamente penalizzanti nei confronti del contribuente, comportando in certi casi il versamento di importi superiori a quelli complessivamente dovuti (con conseguente richiesta di rimborso).
Per tali ragioni la RM n. 1/2008 precisa che per il versamento del primo acconto ICI di giugno 2008:
- è necessario in via generale considerare le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2007;
- è possibile considerare, come deroga eccezionale alla regola precedente, anche l’ulteriore detrazione ICI dell’1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008.
Naturalmente va considerato che il contribuente ha anche la facoltà di versare l’ICI in un’unica soluzione, entro il 16 giugno, applicando in questo caso le aliquote e le detrazioni d’imposta stabilite per l’anno di riferimento (2008) (art. 10, D.Lgs. n. 504/92).

AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92, l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille si applica anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
L’ulteriore detrazione non risulta invece applicabile alle unità immobiliari che il Comune può assimilare alle abitazioni principali in base alle seguenti disposizioni: art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente); art. 59, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 446/97 (unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale).

BASE IMPONIBILE
L’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, come già evidenziato, si calcola sulla base imponibile ICI (1,33 per mille della base imponibile).
A tale riguardo la RM n. 1/2008 precisa che la base imponibile cui fare riferimento è quella relativa all’abitazione principale e alle eventuali pertinenze di questa.
Si ricorda che, ai fini ICI, si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI, con disposizioni anche integrative o derogatorie al Codice civile (Consiglio di Stato, Parere 24/11/98, n. 1279).



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