Finanziaria 2008 e deducibilità degli interessi passivi

Tutte le novità della Finanziaria 2008 sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi - tratto dal sito www.sistemafiscale.com.
del 10/04/08 -

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente articolo è relativo all’art. 1, comma 33, lett. i), Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.sistemafiscale.com

SOGGETTI IRPEF

Per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) è prevista la deducibilità degli interessi passivi secondo il c.d. “pro-rata generale” (art. 61, TUIR).
In altre parole la percentuale di deducibilità è data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito, ovvero che non vi concorrono in quanto esclusi, e il totale dei ricavi/proventi.
Tale disposizione è applicabile a decorrere dal 2008.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 61, TUIR, gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito (non deducibili nell’ambito del reddito d’impresa) non danno diritto alla detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari; interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale).

SOGGETTI IRES

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni:
- le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 1, D.Lgs. 87/92;
- le imprese di assicurazione;
- le holding di gruppi bancari ed assicurativi;
- alcune società costituite in base alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti, società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità e società a prevalente partecipazione pubblica (art. 96, comma 5, TUIR).
Sono invece soggette alla nuova disciplina le holding industriali, con conseguenti problemi di tipo applicativo, come si vedrà meglio in seguito, in quanto per tali società i componenti di reddito principali sono costituiti da dividendi non collocati nel valore della produzione del conto economico.

INTERESSI PASSIVI

Le nuove regole di deducibilità si applicano agli interessi passivi non capitalizzati.
Si considerano assimilati agli interessi passivi:
- le commissioni passive su finanziamenti e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- le spese e le commissioni di factoring finanziario (anticipazione dei crediti smobilizzati);
- gli interessi passivi su dilazioni di pagamento dei fornitori;
- gli interessi passivi, disaggi e altri oneri su titoli di debito emessi;
- gli interessi passivi su canoni di leasing;
- gli utili spettanti all’associato in partecipazione con apporto di solo capitale;
- il costo delle coperture in cambi;
- gli interessi passivi su finanziamenti dei soci.
Restano esclusi gli interessi passivi impliciti relativi a debiti di natura commerciale. Tra gli interessi attivi, come si vedrà meglio in seguito, vanno invece conteggiati anche quelli impliciti relativi ai crediti commerciali, con un conseguente effetto positivo per il contribuente.


ESCLUSIONI: GLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI
Come già anticipato, gli interessi passivi capitalizzati sfuggono alle ordinarie regole di deducibilità degli interessi passivi. Gli stessi sono infatti portati ad incremento del costo del bene a cui sono riferiti e ne seguono le relative regole di deducibilità.

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI(OIC n. 16) I principi contabili nazionali consentono la capitalizzazione degli interessi passivi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il finanziamento deve essere acceso specificatamente per la costruzione del cespite;
- gli interessi passivi sono capitalizzabili fino a quando il bene è idoneo all’uso a cui è destinato. E’ possibile tener conto di eventuali periodi di collaudo, ma non di ritardi dovuti ad inefficienze o altri inconvenienti di natura gestionale (scioperi, ecc.);
- il finanziamento deve essere stato effettivamente utilizzato per la costruzione del bene;
- il valore attribuito all’immobilizzazione non può comunque superare il valore recuperabile tramite l’uso.
Relativamente agli immobili che costituiscono “beni merce” per l’impresa le regole da seguire sono le seguenti:
- immobili acquistati finiti presso terzi: non è consentita la capitalizzazione degli interessi passivi (OIC n. 13);
- immobili costruiti in proprio: l’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, prevede una capitalizzazione facoltativa (RM 6/551/82).

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI(IAS n. 23)
I principi contabili internazionali consentono la capitalizzazione degli interessi passivi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- diretta imputabilità degli interessi passivi alla costruzione o acquisizione del bene;§ probabilità di benefici economici futuri;
- possibilità di determinare in modo attendibile l’ammontare degli interessi;
- la capitalizzazione termina nel momento in cui il bene è pronto per il suo utilizzo. La capitalizzazione può essere sospesa se la costruzione del bene è interrotta per periodi non brevi.

Si fa notare che la capitalizzazione deve avvenire non rettificando direttamente gli interessi passivi, bensì tramite imputazione alla voce A4 del Conto economico – Documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12. Questo è vantaggioso per il contribuente perché la voce A.4 del conto economico contribuisce ad incrementare il ROL e dunque il limite di deducibilità degli altri interessi passivi non capitalizzati.

ESCLUSIONI: GLI INTERESSI PASSIVI COMUNQUE INDEDUCIBILI
Dalle regole che verranno successivamente esaminate sulla deducibilità fiscale degli interessi passivi vanno inoltre esclusi gli interessi passivi che sono comunque indeducibili per effetto di altre disposizioni di legge, la cui applicazione è da intendersi prioritaria.
Ne sono un esempio gli interessi passivi su prestiti obbligazionari che eccedono il limite massimo deducibile.

NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA’

La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.) è disciplinata dalle seguenti regole:
1. gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati.
Gli interessi attivi e proventi equiparati sono definiti in modo speculare agli interessi passivi. Vi sono tuttavia alcune differenze: sono compresi gli interessi attivi impliciti relativi a crediti di natura commerciale; sono compresi anche gli “interessi virtuali” (calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 1 punto) per il ritardato pagamento di crediti da parte della pubblica amministrazione.
2. l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (differenza tra il valore della produzione – area A – e i costi della produzione – area B – del conto economico, escludendo dai costi della produzione gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, voci B10a e B10b, e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali);
3. la parte di interessi passivi che risulta indeducibile dal calcolo precedente è rinviata ai successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali.
Tuttavia anche in tali periodi d’imposta successivi è necessario che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi non superi il 30% del risultato operativo lordo, come precedentemente definito.
Sono inoltre previste le seguenti disposizioni:
- per il primo e il secondo anno di applicazione delle nuove disposizioni il limite di deducibilità degli interessi passivi è incrementato rispettivamente di € 10.000 (primo anno) e di € 5.000 (secondo anno);
- a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (in genere dal 2010) la quota di ROL non utilizzata per la copertura degli interessi passivi “può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta”.
Dalla lettera della norma sembra dunque che la quota non utilizzata del ROL debba essere aggiunta al ROL dei periodi successivi, con applicazione della percentuale del 30% sul totale dei due importi. Altra possibile interpretazione (meno letterale ma forse concettualmente più corretta) è quella di calcolare il 30% del ROL di ciascun periodo ed aggiungere al risultato la quota di ROL non utilizzata proveniente dai periodi precedenti.
Le società che applicano il regime del consolidato possono sfruttare la capienza di deduzione non sfruttata da una determinata società a favore di un’altra società del gruppo che presenta un residuo di interessi passivi indeducibile.
Nell’ipotesi di operazioni di fusioni e scissioni, le regole restrittive relative alle modalità di utilizzo delle perdite pregresse si applicano anche agli interessi passivi oggetto di riporto ai successivi periodi d’imposta.

NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA’

- interessi passivi: € 25.000
- interessi attivi: € 10.000
- valore della produzione: € 350.000
- costi della produzione, al netto degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali: € 310.000
Gli interessi passivi sono completamente deducibili per € 10.000 (valore degli interessi attivi). Il ROL è pari ad € 40.000 (350.000 – 310.000). Il limite di deducibilità degli interessi passivi è pari ad € 22.000 (30% di 40.000 + 10.000 di incremento per il 2008).La restante parte degli interessi passivi (15.000) rientra nel limite di deducibilità. Gli interessi passivi saranno quindi totalmente deducibili.

INTERESSI VIRTUALI

- interessi passivi espliciti: € 15.000
- interessi attivi espliciti: € 10.000
- interessi attivi virtuali (ritardato pagamento di crediti da parte della pubblica amministrazione): € 5.000
Nell’esempio considerato gli interessi passivi sono completamente deducibili, in quanto coperti dagli interessi attivi, espliciti ed impliciti.Se non fosse consentito considerare tra gli interessi attivi anche quelli impliciti, gli interessi passivi sarebbero completamente deducibili per € 10.000, mentre per i restanti € 5.000 sarebbe necessario applicare il limite del 30% del ROL.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 (quindi dal 2008 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

DISPOSIZIONI PREVIGENTI

Sono abrogate le previgenti disposizioni relative al pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin-capitalization (artt. 96, 97 e 98, TUIR).

TRASFORMAZIONI REGRESSIVE

TRASFORMAZIONI REGRESSIVE
Come descritto nei precedenti paragrafi, le nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi introdotte dalla Finanziaria 2008 appaiono maggiormente penalizzanti per le società di capitali, alle quali si applica il limite del 30% del ROL, rispetto alle società di persone, per le quali trova applicazione la regola generale del pro-rata.
Un modo per aggirare tale penalizzazione è quello di attuare una trasformazione regressiva, da società di capitali in società di persone.
I problemi che si pongono in tale fattispecie sono i seguenti:
1. qualora la società di capitali trasformanda abbia eccedenze di interessi passivi non dedotte, è possibile il loro riporto nell’ambito della determinazione del reddito della società di persone risultante dalla trasformazione?;
2. qualora la risposta al precedente interrogativo sia positiva, in quale periodo d’imposta le eccedenze degli interessi pregresse sono deducibili?

POSSIBILITA’ DI RIPORTO
A favore della possibilità di riporto delle eccedenze degli interessi passivi pregresse nella determinazione del reddito della società di persone che risulta dalla trasformazione depongono le seguenti considerazioni:
- l’operazione di trasformazione posta in essere dal contribuente non configura un comportamento elusivo ai sensi dell’art. 37-bis, DPR n. 600/73, in quanto lo stesso rappresenta un comportamento posto in essere per ottenere un legittimo risparmio d’imposta.
Tale risparmio deriva dalle diverse regole sulla deducibilità degli interessi passivi previste dal TUIR, come modificato dalla Finanziaria 2008, per le società di persone rispetto alle società di capitali;
- l’operazione di trasformazione, come noto, non ha natura traslativa, ovvero non comporta l’estinzione di un soggetto e la nascita di un soggetto diverso: è invece il medesimo soggetto che continua ad operare, seppure con una diversa veste giuridica.
Come conseguenza di tale principio la società risultante dalla trasformazione subentra nei diritti e negli obblighi anteriori alla trasformazione;
- l’art. 109, comma 4, lett. a), TUIR, consente la deduzione dal reddito d’impresa di componenti negativi imputati al conto economico di un precedente esercizio, qualora la deduzione sia stata rinviata al futuro in attuazione di specifiche previsioni normative;
- l’art. 61, TUIR, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF, non pone particolari limitazioni per gli interessi sostenuti da una società di capitali poi trasformatasi in società di persone (l’unico limite previsto dal citato art. 61 è quello relativo al pro-rata generale);
- specifiche limitazioni, aventi finalità anti-elusive volte ad evitare il “commercio” degli interessi passivi (similmente a quanto accade per le perdite), sono state esplicitamente previste per le operazioni di fusione e di scissione, ma non per le operazioni di trasformazione regressiva;
- negare la deducibilità delle eccedenze non dedotte degli interessi passivi provenienti dalla preesistente società di capitali comporterebbe un trattamento eccessivamente penalizzante per le operazioni di trasformazione regressiva. In assenza della trasformazione tali eccedenze sarebbero infatti dedotte, seppure con il rispetto del limite del 30% del ROL, dalla società di capitali, senza alcun limite temporale.

PERIODO D’IMPOSTA DI IMPUTAZIONE
Ammettendo che le eccedenze degli interessi passivi non dedotti dalla società di capitali (in quanto superiori al 30% del ROL) siano utilizzabili dalla società di persone che deriva dalla trasformazione, resta da stabilire in quale periodo (o in quali periodi) tali eccedenze risultino deducibili.
A tale riguardo, in assenza di una norma analoga a quella prevista per le società di capitali (riporto ai periodi successivi, nel rispetto del limite del 30% del ROL), sembra che tali eccedenza possano essere dedotte integralmente nel primo periodo successivo alla trasformazione.
Il reddito della società di persone, determinato al netto delle predette eccedenze, sarà dunque imputato per trasparenza ai soci, influenzando il valore fiscalmente riconosciuto delle rispettive partecipazioni.

IL PROBLEMA DEL LEASING
Dalle prime disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, previste dalla versione originaria della Finanziaria 2008, emergeva una indebita penalizzazione dei contratti di leasing rispetto ad altre forme alternative di finanziamento.
Va infatti ricordato che tra gli interessi passivi da considerare sono compresi anche gli interessi passivi impliciti compresi nei canoni di leasing. I canoni di leasing erano tuttavia compresi tra i costi della produzione del conto economico (costo per il godimento di beni di terzi) e riducevano pertanto il risultato operativo lordo della gestione caratteristica, base di calcolo del limite deducibile.
Per superare tale inconveniente è stata introdotta una disposizione che consente di escludere dai costi della produzione (per il calcolo del risultato operativo lordo), oltre agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, anche i canoni di leasing relativi ai beni strumentali.

IMMOBILI DELL’IMPRESA NON STRUMENTALI

ART. 1, COMMA 35, LEGGE 24/12/2007, N. 244 (FINANZIARIA 2008)
Gli interessi passivi sull’acquisto di immobili relativi all’impresa non strumentali (né costituenti “beni merce”) diventano deducibili.
Permane invece l’indeducibilità per gli interessi passivi relativi alle spese di gestione dei suddetti immobili.
Tale disposizione rappresenta una norma di interpretazione autentica. Naturalmente per le società di capitali si dovranno osservare le nuove disposizioni sulla deducibilità degli interessi passivi precedentemente descritte.

INERENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI

IL PRINCIPIO DI INERENZA
Ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Si tratta dell’enunciazione del c.d. “principio di inerenza”, in base al quale i componenti negativi di reddito sono deducibili se e nella misura in cui gli stessi sono riferibili ad attività da cui traggono origine i proventi dell’impresa.
L’espressa esclusione degli interessi passivi (“componenti negativi diversi dagli interessi passivi”) dalla disposizione citata ha indotto alcuni a ritenere che gli interessi passivi non siano soggetti al principio di inerenza, dovendo applicare agli stessi unicamente le limitazioni alla deducibilità disciplinate dal TUIR (pro-rata generale per i soggetti IRPEF; 30% del ROL per i soggetti IRES).

L’INTERPRETAZIONE PIU’ CORRETTA
Si ritiene che l’interpretazione riportata al paragrafo precedente, consistente nell’escludere gli interessi passivi dalla verifica del rispetto del principio di inerenza, non sia condivisibile.
La stessa interpretazione porterebbe infatti a delle conseguenze paradossali, ovvero permettere la deducibilità dal reddito d’impresa di interessi passivi su prestiti che non hanno nulla a che vedere con l’attività imprenditoriale (si pensi all’imprenditore individuale che contrae un mutuo per finanziare le spese di ristrutturazione della propria abitazione privata).
Per questo parte della dottrina sostiene che l’art. 109, comma 5, TUIR, non sia in realtà l’enunciazione del principio di inerenza (principio di carattere generale non esplicitato in specifiche norme del TUIR), ma rappresenti invece il principio di correlazione dei componenti negativi di reddito alle attività da cui originano i proventi dell’impresa.
E’ evidente che tale correlazione non può valere per gli interessi passivi, considerato che i prestiti che un’azienda contrae sono destinati a finanziare l’attività dell’impresa in generale, non essendo specificatamente riferibili a determinati beni o a determinate attività.
Questo tuttavia non significa che gli interessi passivi siano svincolati dal rispetto del principio di inerenza, applicabile a tutti i costi relativi all’impresa, interessi passivi compresi.



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