Ecobonus e cessione del credito. I condomini rischiano di rimanere a “bocca asciutta”.

Se l’Agenzia delle Entrate non si pronuncia in merito alle modalità operative, per effettuare la cessione dei crediti, i condomini non potranno cedere l’ecobonus all’impresa che realizza il lavoro, in cambio di un abbattimento del costo dell’intervento.
del 15/03/16 -

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilito che, in caso di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area, dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità operative di questa novità fiscale dovevano essere definite dall'Agenzia delle entrate entro l'1 marzo 2016.
Facciamo qualche passo indietro.

Cosa ha disposto esattamente la legge di stabilità in merito?
Occorrerà prendere il testo, scorrere sino al comma 74 dell'art. 1 e leggere quanto previsto dalla lettera a).
Per semplificare si riporta qui integralmente stralcio della normativa:
“74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»
e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione...».
Intanto si ha necessità di ricordare che il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013, “contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento” (definizione fornita dalla Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle entrate).

Ma procediamo con ordine.
È chiaro che il novellato art. 14 proroga le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, sino al 31.12.2016, che occorre ricordarlo è fino al 65%.
Ed ecco giungere alla novità, l'inserimento del comma 2-ter nell'art. 14.
Per prima cosa, il suindicato comma fornisce un esatto periodo temporale: 1 gennaio 2016 / 31 dicembre 2016.
Poi chiarisce che devono essere spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Infine, indica i contribuenti che possono accedere, ossia: i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Alt! Di chi parliamo? I soggetti, individuati dal TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) nei suindicati articoli sono: i soggetti che si trovano nella "no tax area" ossia i pensionati, i dipendenti e gli autonomi che non superano quella soglia al di sotto della quale vige l’esenzione dall’IRPEF. Nel nostro Paese, tale soglia tecnicamente si chiama deduzione per garantire la progressività dell’imposizione, ossia, quella parte di reddito che per legge non può essere sottoposta a tassazione.

Qual è, dunque, la novità della Legge di stabilità del 2016 in merito?
Che in luogo della detrazione dall'imposta lorda, i contribuenti di cui sopra possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le espressioni “in luogo della detrazione” e “possono optare” fanno intendere che sarà offerta loro un'alternativa. In che modo? Questo non resta che chiederlo all'Agenzia delle entrate.
Avv. Maria Adele Venneri del Foro di Cosenza



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