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Due denunce per molestie integrano il reato di stalking

Una volta perfezionatasi in concreto la fattispecie tipica del reato di atti persecutori, costituita dalla reiterazione delle condotte moleste e dal verificarsi di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito nella legge 23.4.2009 n. 38, l'unica disciplina applicabile deve individuarsi in quella contenuta nell'art. 612 bis c.p..
del 15/03/14 -

DUE DENUNCE PER MOLESTIE COSTITUISCONO STALKING

Una volta perfezionatasi in concreto la fattispecie tipica del reato di atti persecutori, costituita dalla reiterazione delle condotte moleste e dal verificarsi di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito nella legge 23.4.2009 n. 38, l'unica disciplina applicabile deve individuarsi in quella contenuta nell'art. 612 bis c.p..

Lo ha stabilito la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 3 febbraio scorso.
Nella pronuncia in rassegna la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un uomo, condannato per i reati di atti persecutori e lesioni.
I motivi del ricorso riguardavano solo il primo reato, ed in particolare:

1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. in quanto nella condotta dell'imputato sarebbero ravvisabili due differenti tipologie di reato, oggetto di autonome denunce da parte delle persone offese, da unificare sotto il vincolo della continuazione, per cui non avendo l'imputato assunto la veste di "molestatore abituale", egli non potrebbe ritenersi responsabile del delitto in questione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto acriticamente che l'ammonimento da parte del Questore, ex art. 8 d.l. n. 11/2009 conv. L. n. 38/2009, non è necessario ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori.
Per consolidato orientamento della Corte, tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-bis c.p. (comportamento minaccioso o molesto; realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma) in quello della "reiterazione" rientrano anche due sole condotte di minaccia o di molestia, escludendo il reato solo ove gli eventi fossero determinati da un solo atto, pur significativo.
Trattandosi di un reato abituale di evento, ne consegue essere errata la prospettiva dell'imputato per cui i singoli fatti denunciati andrebbero qualificati come molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p.; è sufficiente per la consumazione del delitto di atti persecutori la realizzazione di una pluralità di condotte che, singolarmente considerate, possono anche non costituire già reato e il verificarsi di uno degli eventi in quanto nella costruzione della fattispecie il legislatore ha indissolubilmente legato, in termini di rapporto causale, l'insorgenza di uno degli stati pregiudizievoli della libertà morale della persona offesa.
Una volta perfezionatasi in concreto la fattispecie tipica del reato di atti persecutori - conclude sul punto la sentenza - costituita dalla reiterazione delle condotte moleste e dal verificarsi da uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito nella legge 23.4.2009 n. 38, l'unica disciplina applicabile deve individuarsi in quella contenuta nell'art. 612-bis c.p.
Viene rigettato anche il motivo sulla presunta intima connessione tra la fattispecie incriminatrice di stalking e l'ammonimento del Questore, per cui se l'imputato fosse stato convocato dalla locale caserma dei Carabinieri, che da tempo conosceva l'uomo, egli avrebbe potuto essere "indotto a più miti consigli".
Viene correttamente ribadito dalla Suprema Corte che diversi sono le sfere di operatività del delitto di atti persecutori (penale) e dell'ammonimento (amministrativo).
L'unico collegamento tra i due istituti viene ravvisato nella circostanza che entrambi abbracciano gli stessi comportamenti stalkizzanti (non solo quelli rivolti fisicamente e direttamente contro la vittima della persecuzione ma anche atti che si riflettono indirettamente sulla vittima provandole un grave e perdurante stato di ansia e di paura o costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita) ma è diverso è l'onere probatorio, in quanto per l'ammonimento, avendo finalità cautelare di natura amministrativa, sono sufficienti indizi coerenti.
Inoltre, il procedimento di ammonimento va attivato "solo" dalla persona offesa la quale può scegliere se attivare il binario amministrativo o presentare querela con la conseguente instaurazione del procedimento penale.
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AVV. GIUSEPPE CAPONE



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