Detrazione di 1.200 per le famiglie numerose: le ultime precisazioni ministeriali

Commento al DM 31/1/2008 che tratta i casi di incapienza - tratto dal sito www.sistemafiscale.com
del 24/02/08 -

INTRODUZIONE
L’art. 1, commi 15-16, Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), introduce una specifica detrazione IRPEF di € 1.200 a vantaggio delle famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).
Maggiori informazioni sulla detrazione in argomento, con particolare riferimento al comportamento che dovranno adottare i sostituti d’imposta, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con CM 9/1/2008, n. 1/E.
Da ultimo si segnala il Decreto del Ministero dell’Economia 31/1/2008, con il quale sono stati definiti alcuni aspetti applicativi relativi al riconoscimento della detrazione in oggetto nell’ipotesi di incapienza.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.sistemafiscale.com

LA DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

SOGGETTI INTERESSATI
La detrazione IRPEF per le famiglie numerose è destinata ai genitori in presenza di almeno 4 figli a carico.
Si ricorda che sono considerati a carico i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, affidati o affiliati) aventi nel periodo d’imposta un reddito complessivo non superiore ad € 2.841,51 (anche non conviventi con il contribuente ed anche se residenti all’estero). In presenza di tali condizioni sono considerati fiscalmente a carico, a titolo di esempio, anche i figli maggiorenni, quelli dediti agli studi o impegnati in attività di tirocinio gratuito.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione per le famiglie numerose è pari ad € 1.200.
A tale riguardo va evidenziato che tale importo (comma 15 della Finanziaria 2008 e CM n. 1/E/2008):
- è un importo complessivo riferito all’intera famiglia numerosa. L’importo di € 1.200 viene pertanto riconosciuto alle famiglie numerose aventi almeno 4 figli a carico, a prescindere dal numero di figli a carico presenti (la detrazione è ad esempio uguale per le famiglie con 4 figli a carico e per quelle con 8 figli a carico);
- va ripartito al 50% tra i genitori non legalmente o effettivamente separati (non è infatti possibile un diverso accordo tra i genitori per una differente ripartizione).
Tuttavia, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, a quest’ultimo spetta il 100% della detrazione;
- nel caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione va ripartita in proporzione alle percentuali di affidamento stabilite dal giudice;
- la detrazione spetta per intero, nella misura di € 1.200, anche se la presenza di 4 figli a carico si verifica solamente per parte dell’anno (ad esempio per la nascita di un figlio in corso d’anno).

ESEMPIO
- genitore A: reddito complessivo di € 60.000
- genitore B: reddito complessivo di € 500
- presenza di 3 figli a carico e, da settembre 2007, di 4 figli a carico per la nascita di un ulteriore figlio
Nell’esempio considerato il genitore B è fiscalmente a carico del genitore A. Pertanto al genitore A spetterà l’ulteriore detrazione di € 1.200 per l’intero ammontare, a prescindere dal fatto che la nascita del quarto figlio sia avvenuta a settembre.

RAPPORTO CON LE ALTRE DETRAZIONI
Come chiarito dalla citata CM n. 1/E/2008 la detrazione IRPEF di € 1.200 prevista per le famiglie numerose spetta in aggiunta alle ordinarie detrazioni per familiari a carico disciplinate dall’art. 12, TUIR.

ESEMPIO
- genitore A: reddito complessivo di € 60.000
- genitore B: reddito complessivo di € 500
- presenza di 3 figli a carico (di età superiore a 3 anni) e, dal 25 ottobre 2007, di 4 figli a carico per la nascita di un ulteriore figlioNell’esempio considerato il genitore B è fiscalmente a carico del genitore A.
Pertanto al genitore A spetterà:
- l’ulteriore detrazione di € 1.200 per l’intero ammontare, a prescindere dal fatto che la nascita del quarto figlio sia avvenuta ad ottobre;
- l’ordinaria detrazione per figli a carico, così determinata:
- detrazione teorica: 1.000 X 3 + 1.100 X 3/12 = 3.275 (si noti come ottobre venga considerato per intero, ancorché la nascita sia avvenuta il 25/10; si noti inoltre l’aumento di € 200 sulla deduzione base in quanto sono presenti più di 3 figli);
- rapporto con il reddito complessivo: [(95.000 + 15.000 X 3) – 60.000] / (95.000 + 15.000 X 3) = 0,5714 (troncato al 4° decimale) (si noti l’aumento di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo);- detrazione spettante: 3.275 X 0,5714 = € 1.871,34;
- detrazione per coniuge a carico: [(80.000 – 60.000) / 40.000] X 690 = € 345.

DECORRENZA
L’ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie numerose si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 (efficacia retroattiva).
La stessa si rifletterà quindi nella compilazione dei modd. 730/2008 e Unico 2008 Persone fisiche che saranno presentati nel 2008.

LA DETRAZIONE DI € 1.200 NEL CASO DI INCAPIENZA

IL PROBLEMA DELL’INCAPIENZA
Un aspetto interessante della nuova detrazione di € 1.200 è che la stessa è riconosciuta anche quando l’imposta lorda, al netto delle altre detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), delle altre detrazioni per spese di produzione (art. 13), delle detrazioni per oneri (artt. 15 e 16) e di altre eventuali detrazioni, non è sufficiente per coprire l’importo di € 1.200.
Le modalità operative per il riconoscimento della detrazione agli “incapienti” sono state definite dal citato DM 31/1/2008.
In assenza di tale previsione la detrazione sarebbe infatti persa.

ESEMPIO
- genitore A: reddito complessivo di € 12.000
- genitore B: reddito complessivo di € 500
- presenza di 3 figli a carico (di età superiore a 3 anni) e, dal 25 ottobre 2007, di 4 figli a carico per la nascita di un ulteriore figlioNell’esempio considerato il genitore B è fiscalmente a carico del genitore A. Pertanto al genitore A spetterà:
- l’ulteriore detrazione di € 1.200 per l’intero ammontare, a prescindere dal fatto che la nascita del quarto figlio sia avvenuta ad ottobre;
- l’ordinaria detrazione per figli a carico, così determinata:
- detrazione teorica: 1.000 X 3 + 1.100 X 3/12 = 3.275 (si noti come ottobre venga considerato per intero, ancorché la nascita sia avvenuta il 25/10; si noti inoltre l’aumento di € 200 sulla deduzione base in quanto sono presenti più di 3 figli);
- rapporto con il reddito complessivo: [(95.000 + 15.000 X 3) – 12.000] / (95.000 + 15.000 X 3) = 0,9142 (troncato al 4° decimale) (si noti l’aumento di € 15.000 per ogni figlio successivo al primo);
- detrazione spettante: 3.275 X 0,9142 = € 2.994,00;
- detrazione per coniuge a carico: 800 – 110 X (12.000/15.000) = € 712.L’imposta lorda su un imponibile di € 12.000 è pari ad € 2.760. Come si vede tale imposta non è neppure sufficiente a coprire le ordinarie detrazioni per figli e coniuge a carico, che saranno sfruttate solamente per l’importo di € 2.760.
Al contribuente è comunque riconosciuta l’ulteriore detrazione di € 1.200 con le modalità definite dal citato DM 31/1/2008.

RICONOSCIMENTO IN DICHIARAZIONE
Una prima modalità per il recupero del credito derivante dalla detrazione per famiglie numerose nell’ipotesi di incapienza interessa:
- i soggetti diversi da quelli che percepiscono redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50, TUIR);
- i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50, TUIR), nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non abbia riconosciuto il credito con le modalità descritte nel paragrafo successivo.
Per tali soggetti il riconoscimento del credito avviene in dichiarazione dei redditi.
Il credito potrà quindi essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, essere computato in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo, oppure chiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, per coloro che presentano il mod. Unico 2008 PF sarà necessario indicare nel campo 7 del prospetto dei familiari a carico la percentuale dell’ulteriore detrazione spettante:

L’importo della detrazione spettante va quindi indicato a rigo RN8:

In particolare nelle istruzioni relative alla compilazione del rigo RN8 viene sottolineato che la detrazione ordinaria (quindi non l’ulteriore detrazione) per figli a carico diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi. In conseguenza di ciò viene ulteriormente precisato: “pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico, non potete usufruire della ulteriore detrazione”.
Anche i contribuenti che presentano il mod. 730/2008 devono indicare nel campo 7 del prospetto dei familiari a carico la percentuale dell’ulteriore detrazione spettante:

Le detrazioni per i familiari a carico spettanti sono quindi indicate nel prospetto di liquidazione mod. 730-3:

RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Modalità diverse per il riconoscimento del credito derivante dalla detrazione per famiglie numerose nell’ipotesi di incapienza sono invece previste:
- per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50, TUIR);
- che abbiano comunicato al proprio sostituto d’imposta di avere diritto alla detrazione in oggetto e le condizioni che stanno alla base del suo riconoscimento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73 (comunicazione al sostituto d’imposta della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento delle detrazioni);
- che abbiano attestato l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e a questi assimilati, nonché a quelli derivanti dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Le modalità operative per il riconoscimento sono di seguito esposte.

CREDITO RICONOSCIMENTO
Credito relativo al 2007
Il lavoratore richiede il riconoscimento del credito al sostituto d’imposta che eroga redditi nell’anno 2008.Qualora tale sostituto sia diverso da quello che ha rilasciato il mod. CUD 2008, la richiesta del credito andrà presentata al nuovo sostituto esibendo il mod. CUD 2008 nel quale, come si vedrà oltre, va indicata la quota della detrazione non fruita.Il credito è attribuito dal sostituto in un’unica soluzione utilizzando le ritenute disponibili nel periodo paga e, qualora queste fossero incapienti, utilizzando le ritenute disponibili nei periodi paga successivi.

Credito spettante a partire dall’anno 2008
Il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.A tal fine vanno utilizzate le ritenute disponibili in ciascun periodo paga e, qualora queste fossero incapienti, utilizzando le ritenute disponibili nei periodi paga successivi.In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto il sostituto è tenuto a rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante.

SOSTITUTI DI IMPOSTA E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

IL RICONOSCIMENTO IN SEDE DI CONGUAGLIO
Come già evidenziato, la detrazione IRPEF per le famiglie numerose si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 (efficacia retroattiva).
La CM n. 1/E/2008 precisa pertanto che il sostituto d’imposta, sulla base delle informazioni in suo possesso relative al numero di figli a carico:
- dovrà riconoscere la detrazione con le operazioni di conguaglio relative al 2007;
- dovrà indicare nelle annotazioni del CUD 2008 l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal dipendente (quantificata secondo le regole descritte in precedenza).
Se il sostituto d’imposta non dispone delle informazioni relative al numero dei figli a carico non potrà riconoscere al dipendente l’ulteriore detrazione in sede di conguaglio. In tal caso il dipendente potrà beneficiare della detrazione nel mod. 730/2008 o nel mod. Unico 2008 Persone fisiche.

IL MOD. 770 SEMPLIFICATO
Si ricorda che i modd. 770 ordinario (scadenza 31/7) e semplificato pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono definitivi e già in vigore, alla luce della novità di cui al comma 361 della Finanziaria 2008 (pubblicazione sul sito internet in luogo della Gazzetta ufficiale).
Ai fini che qui interessano si segnalano le seguenti novità:
- il campo 30-bis: importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR (detrazione di € 1.200 per le famiglie numerose) che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative;
- il campo 30-ter: l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR (detrazione di € 1.200 per le famiglie numerose) che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.


IL CUD 2008
Anche il CUD 2008, da consegnare ai dipendenti entro il 29/2/2008, è interessato dalla nuova detrazione per famiglie numerose.
La CM n. 1/E/2008 ha infatti precisato che, qualora l’imposta lorda non sia capiente per permettere di beneficiare integralmente della detrazione in parola, il sostituto d’imposta dovrà evidenziare nelle annotazioni del CUD 2008 l’ammontare della stessa che non ha trovato capienza.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Sistema Fiscale
Responsabile account:
Rossi Claudio (Proprietario)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
Stampa ID: 26674