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Nuova norma sulla ricarica dei condizionatori domestici

Il nuovo regolamento da un bel giro di vite al settore della ricarica dei condizionatori domestici, imponendo ai proprietari di questi apparecchi di far eseguire la ricarica del gas refrigerante solo a professionisti dell’assistenza condizionatori dotati di idonea certificazione ed autorizzazione e dotati di un apposito registro di carico e scarico.
del 07/07/15 -

Alla luce della nuova normativa che regola il settore della climatizzazione allo scopo di limitare l'emissione di gas fluororati che causano l'effetto serra ed il surriscaldamento del pianeta, vediamo nello specifico cosa cambia sia per i tecnici che fanno assistenza condizionatori, sia per i proprietari di impianti di climatizzazione.

Dunque, come detto, dal gennaio 2015 le ricariche gas ai condizionatori dovranno essere effettuate solo da tecnici in regola e dotate di autorizzazione e registro di carico e scarico gas. Per i professionisti nella manutenzione dei condizionatori quindi, non sarà neanche più possibile acquistare il gas refrigerante in Italia se non si espone al venditore la regolare autorizzazione.

Resta il problema dell’acquisto su internet da stati esteri di questo gas da parte di tecnici senza scrupoli e non provvisti di autorizzazione, gas di cui non si conosce né la qualità, né la salubrità.

Far ricaricare il proprio condizionatore da un tecnico non autorizzato comporta multe pesanti, sia al proprietario del climatizzatore, sia al tecnico. La multa è più pesante per il primo.

Questo il nuovo regolamento

REGOLAMENTO UE N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA.

È stato pubblicato il 16 aprile scorso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n. 571/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, che va ad abrogare il Regolamento CE n. 842/2006 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.
Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento.

Art. 1 – In materia di HFC (idrofluorocarburi), sono previsti limiti quantitativi per l’immissione in commercio, in vista del loro bando definitivo.

Art. 2 – Si passa dall’unità di misura dei Kg di gas serra a quella di “Tonnellate di CO2 equivalenti”: per ciascun circuito frigorifero si considera l’effetto serra complessivo del refrigerante contenuto all’interno, pertanto occorre moltiplicare la massa in kg per il GWP (potenziale di riscaldamento globale) del tipo di refrigerante contenuto. Ad esempio: 1 kg di R410 (GWP 1725) produce 0,001*1725= 1,7 tonnellate equivalenti di CO2.

Sempre l'Art. 2 – Si estende il campo di applicazione del “vecchio” Reg. n. 842 anche agli “autocarri frigoriferi”: si tratta dei veicoli a motore di massa superiore a 3.5 Tonnellate che montano celle frigorifere; tale estensione vale anche per i “rimorchi frigoriferi”; anche le apparecchiature con funzionamento a “ciclo Rankine” [trasformazione di calore in lavoro] rientrano nel nuovo Regolamento.

Artt. 4 e 5 – In materia di controlli delle perdite, incombenti sugli operatori, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni, deroghe e tempistiche:

Art.6, par.2 - Anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi).

Art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO2, il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate.

Art.8, par.1 - Viene esteso l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero.

Art. 11, par. 4 – Viene stabilito che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas.

Art. 11, par. 5 – Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE.

Art. 14 e 17 – Le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europea per l’immissione in commercio di tali apparecchiature.

Art. 19 – Vengono stabilite alcune norme in materia di obblighi di comunicazione dei quantitativi di gas fluorurati e di HFC.

Art. 23 – Viene istituito un “forum consultivo”, sotto l’egida della Commissione europea: si tratta di un comitato finalizzato a raccogliere pareri e fornire consulenza sull’attuazione del Regolamento: è costituito da rappresentanti delle varie Parti interessate (comprese rappresentanze del mondo dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti).

Art. 25 – Sulle sanzioni viene stabilito, unicamente, un criterio generale per cui esse, da definirsi a cura degli Stati membri, debbono essere improntate a proporzionalità, efficacia e dissuasività. Le sanzioni andranno notificate alla Commissione europea entro il 1° gennaio 2017.
Allegato III - Vengono introdotte restrizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.



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