Bonus per il settore tessile e moda: riepilogo sugli incentivi previsti dalla Legge n° 77/2020

La Legge n. 77/2020 (Conversione in legge del Decreto Rilancio n. 34/2020) ha confermato diverse misure a sostegno del Made in Italy e del settore Moda.
del 13/08/20 -

Bonus per il settore tessile e moda 2020

Le imprese del settore moda, tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori – il cosiddetto “Made in Italy” – possono beneficiare di contributi a fondo perduto e bonus fiscali a sostegno della ripresa dell’attività e della realizzazione dei nuovi campionari, contrastando gli effetti negativi del lockdown e delle limitazioni causate dall’emergenza sanitaria Covid-19, dei mesi scorsi.
- Art. 38 bis – “Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori“
- Art. 48 bis – “Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori“
Qui di seguito una sintesi sulle principali novità.

Art. 38 bis – Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori

La misura incentiva le imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, in modo particolare le start-up innovative che investono nel design e nella creazione. L’obiettivo è quello di sostenere i giovani talenti del settore, che valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria stanziata per la misura è pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2020. Si attende il decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per conoscere i termini e le modalità di applicazione.

Art. 48 bis – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Il bonus sostiene le imprese operanti nel settore tessile, moda, calzaturiero e pelletteria a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze di magazzino. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle rimanenze finali di magazzino.
Il credito viene calcolato sulla differenza tra il valore del magazzino presente alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020 (Decreto #IoRestoaCasa, entrato in vigore il 10 marzo 2020) e la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti (ossia, 2017-2018-2019).
Il Bonus per il settore tessile e moda è fruibile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui si è sostenuto l’investimento. Il metodo e i criteri per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei tra i vari periodi di imposta.
La consistenza delle rimanenze di magazzino deve essere stabilita tramite certificazione da parte di un revisore legale, per le imprese non soggette ad obbligo, e i valori di bilancio, per le imprese con bilancio certificato.
Per l’anno 2020, la dotazione finanziaria complessiva è pari a 45 milioni di euro. Si attende il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che definisce i termini e le modalità di applicazione.

Altri incentivi per il settore moda: Bonus Ricerca & Sviluppo, Innovazione e Design

Con la Legge di Bilancio 2020, le imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica, possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 6% per le spese sostenute per la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. L’importo massimo erogabile è di 1,5 milioni di euro.

Sono ammessi i costi sostenuti, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per la concezione e realizzazione di nuove collezioni e campionari, che presentino elementi di novità rispetto alle precedenti, dal punto di vista dei tessuti e materiali, della loro combinazione, oppure sul versante dei disegni, forme e colori. Non è considerata una novità, la semplice modifica di un colore o di un dettaglio rispetto alla collezione precedente.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta le seguenti spese:
- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato), comprese le prestazioni lavorative degli amministratori o soci;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili;
- contratti stipulati con professionisti, studi professionali o altre imprese aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di design e ideazione estetica;
- servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- materiali, forniture e altri prodotti.



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