Rinuncia mantenimento ex coniuge
Alimenti, separazione e divorzio: che succede se l’ex moglie prima rinuncia al mantenimento e poi ci ripensa.
del 02/09/19 - di Leonardo Breccolenti
Come noto, per divorziare, è necessario che la coppia prima si separi. Con la separazione, il giudice – in assenza di diverso accordo tra le parti – fissa l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente. Vengono presi in considerazione una serie di elementi per determinare l’ammontare come la durata del matrimonio, la diversità di reddito tra i due coniugi, la disponibilità della casa familiare, le spese da sostenere dopo la separazione.
Se il coniuge più “povero” rinuncia all’assegno di mantenimento al momento della separazione può sempre richiederlo al momento del divorzio, ma deve dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche (C. App. Cagliari sez. I, 11/10/2018, n.857.). Come anche precisato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 4424/2008. Cassazione civile sez. I, 30/01/2017, n.2224) gli accordi di separazione non possono implicare alcuna rinuncia all’assegno di divorzio. Pertanto, quest’ultimo può essere richiesto e riconosciuto dal tribunale – ricorrendo le condizioni di legge viste sopra – anche se i coniugi, in sede di separazione consensuale, hanno firmato la rinuncia al mantenimento o pattuito la corresponsione di una somma “una tantum” per il mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Tuttavia, la circostanza della rinuncia all’assegno di mantenimento da parte di uno dei coniugi può comunque essere valutata dal giudice come indizio di autosufficienza del coniuge sicché, ove manchi una prova in merito ad un peggioramento delle condizioni economiche, il magistrato potrà ragionevolmente presumere che le ragioni che hanno motivato la rinuncia continuino a sussistere e, pertanto, negare la richiesta di assegno (Ai sensi dell’art. 156 cod. civ.)
Secondo la Cassazione (Cass. sent. n. 36392/2019.), una volta che in sede di divorzio l’ex coniuge ha rinunciato al relativo assegno non può più rivendicarlo in un momento successivo. E ciò vale anche se l’accordo tra marito e moglie è stato siglato con una semplice scrittura privata, non davanti al giudice, e quindi non è stato omologato dal tribunale. Non si può quindi denunciare l’ex marito per il reato di violazione degli obblighi familiari.
Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it