Lavorare in cassaintegrazione per aiutare l’azienda: quali rischi
Il dipendente che lavora volontariamente e gratuitamente durante un periodo di cassa integrazione a zero ore è perseguibile?
del 18/05/20 - di Leonardo Breccolenti
I beneficiari di cassaintegrazione ordinaria per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, possono essere convocati in un orario compatibile con la prestazione lavorativa dal centro per l’impiego, per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Se il lavoratore beneficiario della cassaintegrazione svolge un’attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, più precisamente durante le ore integrate che in teoria non dovrebbero essere lavorate:
- non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate (Art. 8, co. 2, D.Lgs. 148/2015.)
- decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Inps dello svolgimento di tale attività (Art. 8, co. 3, D.Lgs. 148/2015.)
In buona sostanza, non c’è un divieto assoluto di svolgere attività lavorativa per il beneficiario d’integrazione salariale, ma questi deve avvertire l’Inps, perché sospenda il trattamento spettante.
Non rileva quale tipo di attività lavorativa sia svolta, se autonoma, parasubordinata o subordinata, così come non rileva che sia a favore dell’azienda la cui attività è stata ridotta, per aiutare il datore di lavoro: le sanzioni previste sono le stesse.
Ma quindi in cassa integrazione si può lavorare o no?
Dipende dalla tipologia d’integrazione salariale, se riconosciuta per sospensione o riduzione dell’attività, totale o parziale. Se la sospensione è a zero ore significa che per il periodo indicato dal datore di lavoro i dipendenti non devono prestare alcuna attività lavorativa. Se invece la sospensione è parziale, cioè alternata a periodi di lavoro, oppure se l’orario giornaliero è ridotto, significa che lo svolgimento dell’attività per l’azienda può avvenire ad orario ridotto, o solo in certe giornate.
Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Noemi Secci