Il modello 730 raccoglie i redditi percepiti nell’anno precedente e le spese che la legge consente di portare in dichiarazione, e li mette a confronto con quanto il contribuente ha già versato attraverso le ritenute. Da quel confronto nasce un rimborso oppure un debito. La struttura del modello segue una logica ordinata, con i redditi nei primi quadri, gli oneri nel Quadro E, gli acconti e le eccedenze nel Quadro F.
La compilazione richiede attenzione soprattutto nei punti in cui il sistema non dispone delle informazioni. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati trasmessi da datori di lavoro, banche, assicurazioni, strutture sanitarie e altri soggetti obbligati, e su quella base costruisce il precompilato. Tutto ciò che resta fuori da quel flusso arriva soltanto se il contribuente lo inserisce.
Il sostituto d’imposta cambia i tempi del rimborso
La prima casella che merita attenzione si trova nel frontespizio e riguarda la presenza di un sostituto d’imposta, cioè del datore di lavoro o dell’ente pensionistico che effettua il conguaglio.
Chi indica il sostituto riceve il rimborso direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione, con tempi legati al mese in cui la dichiarazione viene trasmessa: una dichiarazione inviata a maggio produce effetti già nella retribuzione estiva, una inviata a settembre sposta il conguaglio all’autunno. Lo stesso vale a rovescio quando dalla dichiarazione emerge un debito, che viene trattenuto dalla busta paga anziché versato con F24.
Chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta riceve invece il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Rientrano in questa situazione i contribuenti che hanno perso il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, chi percepisce redditi da soggetti non tenuti al conguaglio e chi si trova senza un sostituto al momento della presentazione. I tempi in questo caso si allungano, perché l’erogazione avviene dopo i controlli e viene accreditata sul conto corrente indicato all’Agenzia. Chi ha cambiato banca deve quindi verificare che le coordinate comunicate siano aggiornate, altrimenti il rimborso arriva con un assegno o resta in attesa.
Il prospetto dei familiari a carico va aggiornato ogni anno
Le detrazioni per carichi di famiglia dipendono da una situazione che cambia con frequenza, mentre il precompilato riporta di norma i dati dell’anno precedente.
Un figlio che comincia a lavorare, una separazione, una nascita, un familiare che supera la soglia di reddito: ognuna di queste circostanze modifica il prospetto. Il limite generale per essere considerati fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro di reddito complessivo annuo, elevato a 4.000 euro per i figli fino a ventiquattro anni di età. Il superamento anche di pochi euro fa venire meno la detrazione per l’intero anno.
Nel prospetto vanno indicati il codice fiscale di ciascun familiare, i mesi durante i quali è risultato a carico e la percentuale di detrazione spettante. I genitori possono ripartire la detrazione al cinquanta per cento oppure attribuirla per intero a quello con il reddito più elevato, e la scelta va coordinata fra i due, perché due dichiarazioni che indicano percentuali incompatibili generano una segnalazione. Gli altri familiari conviventi, come i genitori a carico, seguono regole distinte da quelle previste per i figli.
Anche le donazioni agli enti del Terzo Settore vanno inserite
Fra le voci che restano più spesso fuori dalla dichiarazione ci sono le erogazioni liberali, cioè le somme versate a favore di enti che perseguono finalità di interesse generale.
Il beneficio fiscale spetta quando il destinatario è un ente iscritto al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iscrizione si verifica consultando il registro, ed è la prima cosa da controllare, perché dal 1° gennaio 2026 le agevolazioni sono riconosciute soltanto per le donazioni destinate agli enti che vi risultano presenti.
Contano poi le modalità del versamento. Sono ammessi soltanto i pagamenti tracciabili, quindi bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari, bollettino postale e piattaforme di pagamento elettronico. Le somme versate in contanti restano prive di agevolazione anche in presenza di una ricevuta e lo stesso vale per le donazioni effettuate tramite SMS solidale. La documentazione va conservata per almeno dieci anni, insieme all’estratto conto quando il pagamento è avvenuto con carta.
Verificati questi due requisiti, il contribuente si trova davanti a una scelta. La normativa prevede infatti due regimi alternativi e non cumulabili: la detrazione dall’imposta lorda oppure la deduzione dal reddito complessivo. La convenienza dell’uno o dell’altro dipende dalla situazione reddituale individuale e per orientarsi si può leggere l’approfondimento dedicato alle differenze tra donazioni detraibili e deducibili realizzata da Fondazione Telethon, ente del Terzo Settore che finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rare.
Gli acconti e le eccedenze vanno indicati dal contribuente
Il Quadro F raccoglie quanto il contribuente ha già versato o vantava come credito, e rimane uno dei punti in cui il precompilato arriva più spesso incompleto.
Vanno indicati gli acconti versati con modello F24 nel corso dell’anno, le eccedenze risultanti dalla dichiarazione precedente e non ancora utilizzate, le ritenute che non risultano dalla Certificazione Unica, i crediti d’imposta e le somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale. Chi ha cambiato datore di lavoro durante l’anno e dispone di più Certificazioni Uniche deve verificare che tutte siano state acquisite.
Omettere questi importi produce una conseguenza immediata: il calcolo finale ignora quanto già versato, e il contribuente si trova a pagare una seconda volta somme che aveva già corrisposto. Nel caso opposto, indicare un acconto mai versato genera un credito inesistente che emerge in sede di controllo.
Il domicilio fiscale al 1° gennaio determina le addizionali
Le addizionali regionale e comunale seguono un criterio che sfugge a molti contribuenti, perché non guardano alla residenza attuale.
Il riferimento è il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno d’imposta per l’addizionale regionale, mentre per quella comunale rilevano sia il domicilio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, che determina il saldo, sia quello al 1° gennaio dell’anno successivo, che determina l’acconto. Chi ha traslocato deve quindi indicare nel frontespizio entrambe le situazioni, con la data della variazione.
La differenza non è trascurabile, perché le aliquote regionali variano da una regione all’altra e quelle comunali cambiano da un comune al vicino, con soglie di esenzione anch’esse diverse. Un contribuente che indica il comune sbagliato applica aliquote che non gli competono, e l’errore emerge quando l’ente locale riscontra il disallineamento.
Le scadenze del 2026
Il calendario della dichiarazione si concentra fra la primavera e l’autunno, con due termini principali.
Il modello 730, ordinario o precompilato, va trasmesso entro il 30 settembre 2026. Il modello Redditi Persone Fisiche ha invece scadenza il 2 novembre 2026, poiché il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato.
Chi si accorge di un errore dopo l’invio dispone di strade diverse a seconda della natura della correzione e dei tempi in cui interviene, e conviene rivolgersi al CAF o al professionista che ha prestato assistenza. La verifica preventiva resta comunque la via più semplice, in particolare per le voci che il sistema non è in grado di acquisire e che dipendono unicamente dalla documentazione conservata dal contribuente.


