DDL Ammazza Blog. 6 casi non presi in considerazione

L'ignoranza, intesa come mancanza di conoscenza, dei nostri politici e dei loro consulenti in fatto di Internet e del suo funzionamento risalta dall'analisi della lettura dell'articolo 29 del recente DDL cosiddetto Ammazza Blog.

Copertina L'ignoranza, intesa come mancanza di conoscenza, della classe politica in fatto di Internet e del suo funzionamento risalta dall'analisi della lettura dell'articolo 29 del recente DDL cosiddetto Ammazza Blog.

Di seguito sei semplici casi che evidenziano come le disposizioni contenute nell'articolo in questione siano totalmente inutili ed inefficienti.

1) La certificazione del richiedente

Un importante aspetto di cui il DDL non tiene assolutamente conto è la verifica del richiedente la rettifica. Prendiamo il caso dell'editore o del Blogger che chiameremo per comodità "BLOGGER" e dell'ipotetica parte lesa che chiameremo "POLITICO".
Nel caso BLOGGER dovesse ricevere una richiesta di rettifica da POLITICO, come fa BLOGGER a verificare che chi ha inviato la mail sia veramente POLITICO? E se fosse un suo antagonista che intende screditarlo politicamente o farlo passare per un reazionario utilizzando una casella di posta elettronica creata ad arte?
Sarebbe stato meglio aggiungere al DDL che la richiesta di rettifica deve essere inviata da una casella di posta certificata che è equiparabile ad una raccomandata.

2) Impossibilità di verifica della correttezza della Rettifica

Ulteriore caso riguarda la verifica delle modalità di pubblicazione della rettifica.
BLOGGER pubblica un articolo nel quale POLITICO si sente offeso. Al momento della pubblicazione il suo articolo viene indicizzato nella rete e ripreso da altri aggregatori di notizie in Italia e nel mondo. POLITICO richiede via mail la pubblicazione della rettifica. BLOGGER pubblica la rettifica ma fa in modo che la rettifica non sia ripresa dagli aggregatori di Ricerca.
Il risultato è che la rettifica assume valore decisamente inferiore all'articolo originale. Vero è che la rettifica deve essere come dice la legge con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono ma sfido lo stesso POLITICO a scoprire che BLOGGER abbia messo in atto quello stratagemma.

3) Commenti alla rettifica

Sempre il testo del DDL argomenta che alla rettifica non possono essere aggiunti commenti. Forse il relatore intende commenti di BLOGGER all'interno del testo della rettifica o prima e dopo la rettifica stessa. Anche in questo caso il DDL è confuso o mancante di precisazioni perché se è vero che BLOGGER deve pubblicare la notizia con "le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono" è anche vero che se la notizia originale dava la possibilità ai lettori del sito di inserire commenti anche in questo caso i commenti alla rettifica devono essere permessi. E possiamo solamente immaginare quale messe di commenti possa attirare una rettifica obbligatoria.

4) Rettifiche su rettifiche

Un'altra ipotesi, non tenuta assolutamente in conto dai legislatori, è che POLITICO nella sua rettifica inserisca un testo che un altro politico che chiameremo POLITICO2 ritiene lesivo dei suoi interessi. BLOGGER è obbligato a pubblicare la rettifica così come gli arriva da POLITICO e sarà obbligato anche a pubblicare la rettifica così come gli arriverà da POLITICO2 innescando un batti e ribatti senza fine nel quale BLOGGER sarà, suo malgrado, semplice esecutore e non editore.

5) Rettifica su commenti

Prendiamo invece il caso di un commento di un lettore che POLITICO ritenga lesivo inserito in calce ad un articolo pubblicato del sito di BLOGGER . In caso di mancata rettifica di chi è la responsabilità ed a carico di chi sarà l'eventuale multa? Di BLOGGER o del lettore che ha inserito il commento lesivo? E su chi si dovrebbe rivalere POLITICO?

6) Malfunzionamento del server di posta e spam

Prendiamo ora il caso che il server di posta di BLOGGER non funzioni come successo ad esempio ad uno dei più grandi provider italiani non più tardi di qualche mese fa. La richiesta non arriverà in tempo utile a BLOGGER non per propria inadempienza ma a causa di terzi ovvero del servizio esterno che utilizza. In questo caso la colpa non è sua ma di terzi.

Altro caso possibile è che il messaggio di richiesta di POLITICO finisca nello spam della casella di posta. Vuoi perchè il provider di posta utilizzi una politica di Antispam aggressiva, vuoi perché POLITICO utilizza la posta elettronica in modo aggressivo ed il suo indirizzo di mail è finito nelle liste in questione.

In conclusione un DDL inefficiente ed inutile.

Esistono già gli organi competenti quali i Tribunali e la Polizia Postale che, sulla base di leggi già esistenti, permettono a chi si senta offeso di difendersi. Il DDL in questione risulta inutile ed inefficiente in quanto non tiene assolutamente conto della realtà della rete e del suo funzionamento.

Fabrizio Giorgio Azzali
Aigol - Associazione Italiana Giornali Online

Pubblicato il 06/10/2011