DESCRIZIONE:
(Gazzetta Ufficiale N. 305 del 31 Dicembre 2002 - LEGGE 27 dicembre 2002, n.289).
La legge 27/12/2002, n° 289 (Finanziaria 2003), all'art. 2, apporta delle novità per il calcolo delle deduzioni dal reddito delle persone fisiche nonché per l'ammontare delle detrazioni d'imposta per il coniuge e per i figli a carico. Infatti, mentre le detrazioni, vanno attribuite in funzione di fasce reddituali annue lorde, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, la deduzione di cui sopra spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali. L'applicativo di excel mette in risalto in vario modo alcune operazioni di calcolo con la funzione del "SE", ed inoltre evidenzia lo sviluppo del calcolo delle imposte sul reddito in base alle nuove aliquote dell'irpef ed agli scaglioni progressivi previsti dall'art. 2 della succitata legge.-
sebastiano.battaglia@tin.it