Pubblicato il decreto attuativo “banda larga”. Ecco i nuovi vincoli per gli edifici condominiali

Il condominio, inteso come gestore dell’infrastruttura fisica, che deve consentire l’accesso per l’installazione della rete di comunicazione ad alta velocità
del 15/03/16 -

Dopo la pubblicazione in G.U., è entrato in vigore a partire dal 10 marzo u.s., il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione della Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

A conferma della volontà di consentire al nostro Paese una crescita nel settore digitale cercando di recuperare quel gap nella connettività e nell’utilizzo delle reti internet che ci vede arretrati rispetto ad altri paesi dell’Unione europea, il presente decreto vuol facilitare l’installazione di queste reti promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un’infrastrutturazione nuova ed efficiente con abbattimento dei costi, e dettando i requisiti minimi anche per le opere civili necessarie.

Analizziamo i punti salienti del decreto inerenti le infrastrutture necessarie, partendo dall’art. 8 che stabilisce che i proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o che ne vengano comunque dotati in una fase successiva, hanno il diritto (e se richiesto anche l’obbligo) di evadere le richieste di accesso presentate dagli operatori di rete, secondo i termini e le condizioni eque e non discriminatorie (anche relativamente al costo).

Va ricordato che l’art. 135-bis (introdotto dall'art. 6-ter, co. 2, L. 164/2014) stabilisce che tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con:
- un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio , costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
- un punto di accesso (lo stesso dicasi per le opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire).

Tutti gli edifici per i quali è possibile accertare la presenza di suddette infrastrutture, potranno usufruire, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga", rilasciata da un tecnico abilitato certificato.
Precisiamo che le disposizioni del nuovo decreto, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'art. 4, co. 1 (Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) e relative previsioni sanzionatorie per le violazioni degli obblighi previsti dall’art. 4 (art. 10, co. 3, sanzioni che vanno da 5000 a 50.000 euro), nonché quelle contenute nell'art.14, co. 2 (abrogazione dell’art. 6-bis del D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014), che trovano immediata applicazione.
Sintetizziamo alcune peculiarità relative alle infrastrutture e punti di accesso per la rete nella tabella sottostante (Tab. 1).

Tab. 1 – Decreto sulla banda larga: infrastrutture, accesso e SINFI

Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso

(art. 8) Come fissato dall’art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), anche per gli edifici già esistenti che provvedono in autonomia a dotarsi di un impianto multi servizio in fibra ottica e di un punto di accesso, ha il diritto e l’obbligo (ove richiesto) di rispondere positivamente alle richieste di accesso (ragionevoli, eque, non discriminatorie, anche sui costi) degli operatori di rete i quali hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.
Ove l’accesso non è tecnicamente possibile o risulta economicamente inefficiente, l’operatore ha diritto ad accedere all'infrastruttura fisica interna dell'edificio esistente per l’installazione della rete ad alta velocità.
Ove l’infrastruttura interna all’edificio non fosse presente, l’operatore ha il diritto di inoltrare le rete ad alta velocità, in accordo col privato, fino al punto di accesso della singola unità immobiliare (senza arrecare danni ai terzi).
In caso di mancato accordo entro i due mesi dalla richiesta formale di accesso, le parti potranno rivolgersi all’Autorità Garante delle Comunicazioni (art. 9).

Rendita Catastale

Nel decreto si fa una integrazione al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare all’art. 86, co. 3), relativamente alla non sussistenza di rendita catastale per quegli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (artt. 87-88), nonché per le opere di infrastrutturazione necessarie per le reti in fibra ottica a servizio della banda ultralarga (anche interne all’edificio), perché non costituenti unità immobiliari.

Mappatura e Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture

(art. 4) Verrà eseguita una mappatura nazionale delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità esistenti, nonché di tutte le infrastrutture fisiche funzionali predisposte presenti sull’intero territorio, al fine di agevolare lo sviluppo e l’installazione delle reti attraverso l’uso condiviso di quanto già esistente e la realizzazione del nuovo ove necessario.
Si stabiliranno regole tecniche, modalità di raccolta, inserimento e consultazione dati, aggiornamento e scambio di tutte le informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, operatori di rete, proprietari o gestori delle infrastrutture per la creazione del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture); entro il 31.04.2016.

Guardando nello specifico al condominio, inteso come gestore dell’infrastruttura fisica che deve consentire l’accesso per l’installazione della rete di comunicazione ad alta velocità, indichiamo i vincoli che il decreto stabilisce nell’art. 3, partendo però dalle definizioni che l’art. 2 indica riguardo le infrastrutture presenti negli edifici (Tab. 2).

Tab. 2 – Gli edifici condominiali e i vincoli previsti dal Decreto banda larga

Infrastruttura interna e accesso

L’art. 2 del decreto, definisce nel dettaglio:
infrastruttura fisica interna all'edificio: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;
infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità: è quella presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
punto di accesso: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità.

Diritto / Obbligo

Il gestore dell’infrastruttura fisica, quindi il condominio, ha il diritto di offrire l'accesso alla propria infrastruttura fisica agli operatori di reti ai fini dell'installazione delle stesse reti ad alta velocità.
Il gestore dell’infrastruttura fisica, dietro richiesta scritta dell’operatore di rete (con relazione esplicativa dettagliata), ha l'obbligo di concedere l'accesso (salvo nei casi elencati in seguito) nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.
Rifiuto L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura nei seguenti casi:
l'infrastruttura fisica sia inidonea a ospitare gli elementi di reti ad alta velocità;
l’indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti, anche in prospettive di future necessità da parte del gestore dell’infrastruttura fisica (debitamente dimostrata);
possibile rischio o incremento dello stesso per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché rischio per l'integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali o, ancora, rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
possibilità di mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità, a condizioni più favorevoli.

Diritto di proprietà

Quanto previsto dall’art. 3 relativamente all’accesso all’infrastruttura fisica esistente nell’edificio, non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario della stessa nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, nè il diritto di proprietà di terzi (proprietari di terreni e proprietari immobiliari privati).
Angelo Pesce



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