Franchising, in Italia più sicuro

Il franchising italiano è il più sicuro al mondo L’Italia non è più solo simbolo di buona cucina, o di cattivo governo, ma finalmente diventa un modello internazionale per la sicurezza del suo franchising. La nuova legge sull’affiliazione commerciale, entrata in vigore nel maggio del 2004, conquista sempre più consensi, ora anche negli Stati d’oltre oceano.
del 06/06/13 -

Il franchising italiano è il più sicuro al mondo

L’Italia non è più solo simbolo di buona cucina, o di cattivo governo, ma finalmente diventa un modello internazionale per la sicurezza del suo franchising. La nuova legge sull’affiliazione commerciale, entrata in vigore nel maggio del 2004, conquista sempre più consensi, ora anche negli Stati d’oltre oceano.
Le peculiarità positive del franchising in Italia risultano molteplici, ma per poterle evidenziare bisogna analizzare fino in fondo la normativa.

Innanzitutto si è chiarito cosa si intende per franchising: con questo termine si indica il contratto stipulato da due parti, il franchisor e il franchisee secondo il quale il primo concede al secondo l’uso di diritti di sua proprietà industriale o intellettuale, riferita a marchi, prodotti, insegne, assistenza o altro materiale, in modo tale che il franchisee sia inserito in una rete di affiliati già distribuita sul territorio. Il franchising può spaziare in diversi ambiti socio-economici.

Bisogna sottolineare che la nuova legge ha applicazione su qualunque tipo di contratto franchising, anche il Master o il Corner. Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, o sarà ritenuto nullo, e deve avere un minimo di durata di tre anni. In più l’affiliante deve aver già sperimentato la forma di franchising prima di aprire possibili contratti di affiliazione con interessati.

Posti i presupposti dell’ambito di applicazione e della durata contrattuale, la legge ha precisato nonché arricchito il contenuto del contratto: devono infatti essere obbligatoriamente indicati l’ammontare della fee d’ingresso (una somma di denaro che l’affiliato deve versare all’affiliante per accedere al network; spesso sono inclusi anche i costi di progettazione e di primo allestimento) che deve essere pagato prima che inizi la sua attività; specificare l’esistenza di eventuali royalties (il costo di tutte le prestazioni offerte dall’affiliante nel contratto e per le quali questi esige una remunerazione, quali l’assistenza tecnica, commerciale..) e le modalità di pagamento; la spiegazione del proprio know how, ovvero la cessione del “patrimonio segreto” di conoscenze acquisite dal franchisor; le condizioni di rinnovo, risoluzione o chiusura del contratto.

Giungiamo, dunque, all’innovazione inclusa in questa legge: è stato, infatti, introdotto il D.I.P. ovvero il documento informativo precontrattuale. Tale fascicolo deve essere presentato al potenziale affiliato 30 giorni prima della firma del contratto franchising. In questo documento l’interessato riceverà le informazioni necessarie ad avere un quadro più competo dell’ambito del franchising scelto, e delle reali possibilità di investirvi. Nello specifico saranno contenuti:

- i dati anagrafici dell’affiliante e, se richiesto, anche il rendiconto degli ultimi anni di attività;
- un sunto delle caratteristiche dell’attività e del settore di competenza;
- l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, e annesse le date di registrazione o di deposito;
- un elenco con il nome di tutti gli affiliati e dei punti vendita che fanno riferimento al franchisor: sarà inoltre sottolineato il conteggio totale di affiliati anno per anno, con relativi contratti chiusi o rinnovati, oltre che l’ubicazione territoriale di riferimento.
- i possibili processi giudiziari che sono stati aperti contro o a favore dell’affiliante sempre inerenti la sua attività, nonché il loro esito, positivo o negativo che sia.

E’ assolutamente indiscutibile come la nuova legge sia totalmente rivolta alla tutela dell’affiliato, visti i numerosi casi di vendite fasulle che hanno quasi portato l’affidabilità del franchising in Italia allo sgretolamento. Infatti con la nuova legge, se uno solo dei punti che abbiamo citato, inerenti al contratto stesso, o al D.I.P. siano ritenuti falsi o non del tutto attendibili, il franchisee ha l’opportunità di poter annullare il proprio impegno, senza conseguenze alcune. In più si garantisce la presenza sul mercato del franchising soltanto di affilianti seri e precisi, nonché del tutto affidabili e a norma di legge.

Non è quindi un caso che gli altri Stati abbiano deciso di innalzare l’Italia finalmente a vero e proprio modello internazionale per la normativa del franchising. Infatti già Francia e Spagna e, solo ultimamente, il governo federale americano, unitamente ad altri 15 Stati del paese a stelle e strisce, hanno deciso di introdurre il “disclosure”, documento che richiama, se non imita del tutto, il documento informativo precontrattuale.
Sembra quindi che l’introduzione di questa legge in Italia – e la sua ripresa anche nei paesi d’oltre oceano – abbia definitivamente sentenziato il sistema di franchising italiano come il più sicuro al mondo.



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