La PEC o Posta Elettronica Certificata diventa obbligatoria
per aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. Siamo tutti obbligati
all’uso della Posta Elettronica Certificata, dando così una
forte spinta ai processi di dematerializzazione del cartaceo.
Il Decreto Legge “anti crisi” (Decreto Legge 29 novembre
2008 n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale”) prevede che professionisti iscritti
a un Albo e imprese si dotino obbligatoriamente di una casella di Posta
Elettronica Certificata.
I professionisti entro un anno dall’entrata in vigore del decreto,
le imprese entro tre anni, dandone quindi comunicazione rispettivamente
all’albo o elenco di appartenenza ed al registro delle imprese,
il tutto secondo quanto previsto dall’art. 16, commi 6 e 7 del decreto.
Le imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata
da subito, all’atto della costituzione.
Come funziona la posta elettronica certificata?
I messaggi di posta certificata vengono spediti tra 2 caselle, e quindi
Domini, certificate.
Quando il mittente possessore di una casella di PEC invia un messaggio
ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore
del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una busta
di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantire inalterabilità
e provenienza. Fatto questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario
che verifica la firma e lo consegna al destinatario (punto di consegna).
Una volta consegnato il messaggio il gestore PEC destinatario invia una
ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere
quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante
la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle di PEC vengono emesse
altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto
funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno
stato consistente.
Fra le caratteristiche salienti va notato che nel caso in cui il mittente
smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte
venga conservata in base al Decreto per 30 mesi in un apposito registro
informatico custodito dai gestori stessi: tale registro ha lo stesso valore
giuridico delle ricevute.
Articolo originale pubblicato da Ermanno
Devitofrancesco, sul blog Hostingdomini.
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