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Violazione del diritto di visita del genitore non affidatario

Le conseguenze per il genitore che non esercita il diritto di visita nei confronti dei figli : ipotesi di reato e sanzioni.
del 24/01/19 -

Con la separazione viene meno il rapporto tra i coniugi, ma deve essere garantito il mantenimento di rapporti solidi e continuativi tra genitori e figli nel loro preminente interesse; bisogna cioè far in modo che a questi ultimi vengano sempre assicurati i bisogni affettivi, educativi e di cura.

Il genitore non affidatario ha il diritto di mantenere rapporti significativi con i figli. A tale diritto corrisponde quello della prole ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori (Art. 337 ter cod. civ.). Per questo motivo si parla di diritto-dovere di visita del genitore, per sottolineare l’esistenza di un obbligo del padre di continuare ad essere una figura presente nella crescita dei figli, sostenendoli non solo materialmente, ma anche moralmente, al fine di conservare il rapporto affettivo anche a seguito della separazione dal coniuge.

Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario non è solo facoltà ma anche dovere, da inquadrare nella “solidarietà degli oneri verso i figli” degli ex-coniugi. (Cass. sent. n.1365/2000.)
Resta da chiedersi quali siano le conseguenze per il genitore non affidatario nell’ipotesi in cui non eserciti il diritto/dovere di visita.

Non esercitando il diritto di visita, egli si sta disinteressando del rapporto con i minori, commettendo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, posto a difesa dell’istituzione matrimoniale e dei vincoli di solidarietà che il nostro ordinamento riconnette ad essa (Art. 570 cod. pen.

Il codice penale individua diversi comportamenti punibili in quanto violazione degli obblighi di assistenza familiare; il reato si realizza quando il soggetto:
> si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge;(disinteressandosi, ad esempio, della cura, dell’istruzione, della formazione del minore);
> malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore (ad esempio appropriandosi dei beni che appartengono al coniuge o al figlio e sperperandoli per interessi propri);
> fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori (ad esempio non versando l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o facendogli mancare i mezzi per poter sostenere le spese per l’istruzione, le visite mediche, il vestiario).

Sintesi dell'articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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