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Ritardo pagamento rata mutuo

Interessi di mora, segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif, revoca del finanziamento: tutte le conseguenze per chi paga in ritardo le rate del prestito bancario o della finanziaria.
del 18/08/19 -

Se, nel linguaggio comune, siamo soliti parlare di ritardo anche dopo un solo giorno dalla scadenza del termine per il pagamento, nella normativa sui mutui e finanziamenti bancari, il ritardo esplica effetti solo se superiore a 30 giorni. In buona sostanza, tutti i ritardi fino a 29 giorni, per quanto ripetuti e sistematici possano essere, non sortiscono alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della banca e non comportano il rischio di una revoca del prestito.

Quando si ritarda poche volte il pagamento della rata, seppure di oltre 30 giorni, non si subisce alcuna penalizzazione: la banca, cioè, non può agire contro il proprio cliente. Lo può fare, però, quando tale ritardo si ripete almeno per sette volte, anche non consecutive, nell’arco di vita del mutuo.

Quindi:
- se il ritardo è inferiore a 30 giorni, non si rischia mai nulla anche se tale ritardo si ripete costantemente tutti i mesi;
- se il ritardo è superiore a 30 giorni ed esso non si ripete più di sei volte nel corso dell’ammortamento, non si rischia nulla;
- se il ritardo è superiore a 30 giorni ed esso si ripete almeno sette volte (anche se non di seguito) nel corso dell’ammortamento, si rischiano una serie di conseguenze che vedremo qui di seguito.

La prima conseguenza per un ritardo superiore a 30 giorni, anche di un solo mese, è l’applicazione degli interessi di mora. Gli interessi di mora sono necessariamente indicati per iscritto nel contratto di mutuo e sono sempre superiori agli interessi «corrispettivi», quelli cioè dovuti a fronte del regolare pagamento (come corrispettivo del mutuo stesso).

Il debitore che paga in ritardo le rate del mutuo viene segnalato alla Centrale Rischi interbancaria e, di lì, la comunicazione passa a tutte le Sic come la Crif.
Attenzione: per la segnalazione non è necessario raggiungere sette rate. Bastano anche due rate in ritardo, purché non imputabili a un problema transitorio del mutuatario (ad esempio la mancata coincidenza tra la data di scadenza della rata e quella di versamento dello stipendio).

La più grave di tutte le conseguenze in caso di ritardo nel pagamento di almeno sette rate superiore a 30 giorni è la revoca del mutuo e l’intimazione a restituire l’intera somma ancora dovuta in una sola soluzione. In pratica, il debitore riceve una lettera della banca con cui si comunica la risoluzione unilaterale del contratto.

Se il ritardo nel pagamento della rata è superiore a 180 giorni, anche un solo episodio può determinare la revoca del mutuo e l’obbligo di restrizione integrale delle somme ancora dovute. Scatteranno, ovviamente, gli interessi di mora e la segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria della Banca d’Italia e in Crif.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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