Risarcimento danno incidente stradale: ultime sentenze
Se la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale ha ad oggetto il costo di riparazione si considera richiesta di risarcimento in forma specifica.
del 25/07/19 - di Leonardo Breccolenti
Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero
In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8443
Danno patrimoniale da illecito
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall’ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell’assegno di invalidità erogato dall’INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l’ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all’assegno ordinario di invalidità corrisposto,ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall’INPS alla vittima di un incidente stradale).
Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4734
Risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1279
Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it