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Recupero crediti: cosa possono pignorare

Azioni esecutive dei call center, ipoteche, pignoramenti e diffide: tutto ciò che possono fare e cosa rischia effettivamente il debitore.
del 25/09/19 -

Quando una grossa società deve recuperare i propri crediti da numerosi clienti affida le pratiche a soggetti esterni che, in virtù di un mandato scritto, provano a riscuoterli in via “bonaria”, ossia contattando telefonicamente il debitore o inviandogli lettere di diffida. Sono queste le società di recupero credito.

Se ciò è pienamente lecito, non è però concesso a tali aziende di agire in tribunale per conto dell’effettivo creditore, sostituendosi a questi nel recupero giudiziale. Non possono cioè chiedere un decreto ingiuntivo, inviare un atto di citazione, avviare un pignoramento. Ciò sarebbe possibile solo a fronte di una completa «cessione del credito», cosa che tuttavia andrebbe prima comunicata al debitore con raccomandata a.r. e che avviene solo in caso di fusioni o cessioni di società (si pensi all’incorporazione di una banca).

Il fatto che il debitore non abbia inteso pagare il debito non implica, in automatico, il ricorso all’ufficiale giudiziario. Tutto dipende da quali documenti sono in mano del creditore. Questi, infatti, affinché possa procedere a un pignoramento deve possedere un titolo esecutivo, ossia un documento dotato di “ufficialità” ove si accerti il diritto di credito e l’entità dello stesso. I titoli esecutivi più comuni sono le sentenze, i decreti ingiuntivi, gli assegni e le cambiali, i contratti di mutuo firmati davanti al notaio.

La legge non pone limiti: il Codice civile stabilisce che ciascun cittadino è responsabile delle obbligazioni contratte con tutti i propri beni, presenti e futuri.

Ciò nonostante, esistono due tipi di limiti. Alcuni dettati dalle norme del Codice di procedura che stabilisce una serie di beni impignorabili. Altre dettate dall’opportunità, ossia da un’analisi costi-benefici.

In particolare, non possono essere pignorati i sussidi di disoccupazione e le pensioni di invalidità, le polizze vita e i sostegni a persone indigenti. Non si può pignorare più di un quinto dello stipendio o della pensione (sottratto, in quest’ultimo caso, il “minimo vitale” pari a 1,5 volte l’assegno sociale). Se il debitore non ha altri beni pignorabili, si può pignorare solo un quinto dei beni che servono all’esercizio dell’arte, del mestiere o della professione (ad esempio l’auto aziendale o il computer di lavoro). Esistono poi una serie di beni che, nel caso in cui arrivi l’ufficiale giudiziario a casa, non possono essere pignorati come: tavolo da pranzo, cucina e frigorifero, riserve alimentari per un mese, abiti e biancheria, ecc.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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