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Permessi e congedi legati alla maternità

Dalla maternità/paternità consegue il diritto della/del lavoratrice/lavoratore di beneficiare di specifici permessi al fine di prestare al figlio la cura e l’assistenza di cui questo necessita.
del 10/07/19 -

La lavoratrice madre, sino al compimento di un anno di vita del bambino, ha diritto a 2 periodi di riposo giornalieri (ridotti ad 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) della durata di un’ora ciascuno (ridotta della metà se il datore di lavoro mette a disposizione nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze un asilo nido ovvero una struttura simile di cui la lavoratrice si avvale). I periodi di riposo in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti quali ore lavorative, sia ai fini della durata dell’orario di lavoro sia ai fini retributivi; ed infatti, per detti periodi, viene riconosciuta un’indennità (anticipata dal datore di lavoro e poi posta a carico dell’INPS a mezzo conguaglio con i contributi a questo dovuti) pari alla retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito se avesse regolarmente lavorato.

Il padre lavoratore, nelle stesse ipotesi in cui è legittimato a fruire del congedo di paternità, ha diritto a beneficiare in luogo della madre dei riposi giornalieri. Il padre ha diritto a beneficiare dei riposi giornalieri anche:
– in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
– se la madre è lavoratrice autonoma.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata a cura delle Commissioni di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati, a meno che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001). Il prolungamento del congedo spetta per un periodo massimo di 3 anni (fruibile continuativamente o frazionatamente), decorrente dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente e può essere utilizzato entro il 12° anno di vita del bambino.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
– durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni;
– nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età (art. 47, D.Lgs. n. 151/2001; ML, int. n. 33/2008).

Ai permessi in esame non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

Sintesi articolo pubblicato sul sito altalex.com



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