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Per i piccoli comuni un rimedio all'unione municipale c'è!

Testo pubblicato il 20/08/11 da Raffaele Greco

Per i piccoli comuni è più conveniente scegliere la via dell'accorpamento volontario mediante fusione, previsto nel Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL Dlgs. 267/2000) che farsi imporre dall'alto la costituzione dell'unione municipale prevista dalla manovra di ferragosto.

Per i piccoli comuni è più conveniente scegliere la via dell'accorpamento volontario mediante fusione, previsto nel Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL Dlgs. 267/2000) che farsi imporre dall'alto la costituzione dell'unione municipale prevista dalla manovra di ferragosto.
In tutti i casi il risultato è una razionalizzazione della struttura comunale. Tuttavia tali processi, alternativi per le autonomie locali, presentano alcune grosse differenze.

Se il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 (Manovra di Ferragosto) dovesse essere convertito così com'è in legge ordinaria, si verrebbero a delineare due diversi processi di accorpamento dei comuni di modeste dimensioni demografiche e territoriali.
Difatti, le amministrazioni dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti, sono chiamate a valutare quale tra i due sopra illustrati istituti sia il più conveniente.

Mentre nel primo caso sono previsti una serie di incentivi economici, sia regionali che statali da devolvere alle comunità locali scaturiti dal processo di fusione, nel secondo caso, non sono programmate alcune contribuzioni volte a superare la ritrosia dei Comuni d'origine. Al contrario, sono previsti strumenti coercitivi volti a valicare l'inerzia delle amministrazioni comunali.

I governi dei piccoli comuni si trovano ad un bivio: dare inizio ad un processo di unificazione volontaria oppure attendere l'attuazione di una riforma varata con un decreto legge, norma d'urgenza, che rinvia ad un successivo regolamento governativo.

Il confronto tra i due istituti fa pendere la bilancia delle potenzialità verso al fusione volontaria.
Si consideri che per le Unioni municipali la popolazione complessiva residente nel territorio, deve essere almeno pari a 5.000 abitanti, salvo diversa soglia individuata con delibera della giunta regionale. Al contrario, nell'ipotesi di unificazione volontaria, non sono pianificati limiti demografici.

Attenzione inoltre agli esiti diversi dell'attivazione dei due processi. Mentre con la fusione di cui al TUEL si ha creazione di un unico, nuovo Comune, l'Unione municipale sfocia nella realizzazione di un "ente locale di secondo livello", che lascia in vita gli enti locali d'origine. Tanto è vero in questo secondo caso che la figura del sindaco permane quale unico organo di governo, mentre giunta e consiglio comunale sono soppressi.

Link: Tabella, le differenze tra fusione volontaria e unioni municipali di comuni.

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