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Omicidio stradale: l'importanza dell'accertamento tecnico irripetibile

Le scelte difensive che si mettono in campo nelle prime ore che seguono un incidente mortale sono fondamentali: una lacuna in questa fase può essere fatale
del 07/10/20 -

A seguito del realizzarsi di un omicidio colposo - sia esso dovuto a violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle in materia di sicurezza sul lavoro - la persona indagata e la persona offesa (generalmente prossimo congiunto della vittima dell'incidente) si trovano a dover affrontare scelte difensive di vitale importanza, in quanto suscettibili di produrre effetti (positivi o negativi) per tutta la durata del procedimento penale.

Molto spesso, soprattutto dal lato delle persone offese, questo momento coincide con quello dello shock provocato dall'evento luttuoso, che non favorisce certo una lucida capacità di reazione, di contro assolutamente necessaria. Vediamo perché.

Nelle ore immediatamente successive al decesso, il Pubblico Ministero fissa l'udienza di conferimento dell'incarico in materia di medicina legale e, quasi sempre, anche quello in materia cinematica. Nel primo caso, il PM conferisce incarico a un medico legale al fine di stabilire, attraverso l'esame autoptico, le cause del decesso; nel secondo, invece, il professionista incaricato è un tecnico, quasi sempre un ingegnere, che, sulla base dei reperti e dei rilievi svolti, nell'immediatezza del fatto, dalla Polizia intervenuta sul luogo del sinistro, dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'assoluta importanza della partecipazione a questa udienza, attraverso un legale e dei consulenti di fiducia, risiede nel fatto che si tratta di accertamenti tecnici irripetibili: vale a dire, verranno espletati una sola volta, sicché, data la loro connaturata irripetibilità, una eventuale assenza o mancata partecipazione al contradditorio che si instaura in questa fase, determinerà una immanente menomazione difensiva.

La partecipazione dell'indagato e della persona offesa a questa udienza è assicurata dalla notificazione di un apposito avviso nel quale è indicato il luogo, il giorno e l'ora nel quale questa udienza avrà luogo. Nell'atto (che, in ragione dell'urgenza, viene notificato personalmente dalla Polizia Giudiziaria) le parti vengono altresì avvisate della facoltà di nominare propri consulenti tecnici.

Sovente l'importanza di questa udienza viene trascurata dalle persone interessate, sottraendo, per tal via, alle loro future difese, importanti elementi, che non potranno più essere acquisiti.

Vediamo, più di vicino, la natura di questi accertamenti tecnici.


Gli accertamenti tecnici nel codice di procedura penale

L'art. 359 c.p.p. stabilisce che "Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine".

Il consulente tecnico del pubblico ministero, incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria, viene solitamente scelto tra i professionisti iscritti negli albi dei periti ai sensi dell'art. 73 disp. att. del presente codice.

Egli, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale.

Poiché il consulente tecnico del p.m. non riveste la qualifica di ausiliario, il quale si identifica con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria, per lui non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197, comma 1 c.p.p. (Cass., sez. III, 17 febbraio 2004, n. 14794).

Nel momento in cui il pubblico ministero demanda a un suo consulente gli accertamenti e rilievi di cui all'art. 359, egli non è tenuto a coinvolgere l'indagato e la persona offesa, diversamente da quanto, avviene, invece, nel caso di accertamenti tecnici irripetibili di cui al successivo art. 360 c.p.p.


Gli accertamenti tecnici irripetibili

Stabilisce l'art. 360 c.p.p. che "Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve".

Dunque, diversamente da quanto previsto per gli ordinari accertamenti e rilievi previsti dal precedente art. 359 c.p.p., la norma in esame fissa il principio per cui allorché l'accertamento tecnico determini modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile, il pubblico ministero è tenuto a coinvolgere la persona offesa e l'indagato, notificando loro apposito avviso.

In tal caso, la persona offesa e l'indagato, per il tramite del loro avvocato, potranno partecipare all'udienza di conferimento dell'incarico nominando, a loro volta, un consulente di propria fiducia. Quest'ultimo parteciperà, nel loro interesse, alle operazioni peritali (ad esempio all'autopsia o all'esame del mezzo incidentato), formulando osservazioni e riserve. Soprattutto, poi, il consulente utilizzerà i dati raccolti durante le operazioni peritali ai fini della redazione di una relazione che assumerà pieno valore probatorio nel processo, previa sua audizione.

Per questo è fondamentale partecipare all'udienza di conferimento dell'incarico esercitando la facoltà di nominare un consulente fiduciario, che prenderà parte a un accertamento che verrà eseguito, nel contraddittorio delle parti, una volta soltanto e mai più.


L'irripetibilità degli accertamenti

La norma di cui all'art. 360 c.p.p. richiede che gli accertamenti da compiere siano connotati dal carattere dell'irripetibilità, che consente di fare luogo a una formazione anticipata di elementi che, inseriti all'interno del fascicolo per il dibattimento, divengono pienamente utilizzabili in giudizio.

La dottrina qualifica l'irripetibilità dell'atto o come non rinviabilità o non utile rinviabilità (BASSI, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/1992; D'ANDRIA, Un tentativo di definizione degli atti irripetibili), ovvero come impossibilità di una riproduzione dell'atto nello stesso contesto e con identiche caratteristiche, mentre in giurisprudenza si è precisato che l'irripetibilità coincide con l'impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari (Cass., sez. IV, 29 ottobre 1999, n. 6504; Cass., sez. III, 27 maggio 2004, n. 28930).

Un esempio di accertamenti tecnici irripetibili, oltre all'esame autoptico e a quello cinematico su una vettura incidentata, sono:

• la consulenza tecnica balistica;

• il c.d. "Stub" finalizzato alla ricerca di eventuali tracce di esplosivo sulla persona del soggetto sottoposto a indagini;

• le operazioni di prelievo e comparazione di tracce biologiche (DNA), ove sia prevedibile l'insufficienza di queste in caso di esito positivo della ricerca, e sia, pertanto, necessario prelevare la massima quantità di tessuto su cui effettuare l'accertamento.


Appare assolutamente indispensabile, in conclusione, non trascurare l'avviso di conferimento dell'incarico a un consulente eventualmente notificato dalla Procura della Repubblica, e avvalersi di tutte le facoltà difensive attribuite dalla Legge.



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