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Mobbing dopo dimissioni

Esiste un nesso molto stretto tra mobbing e dimissioni del dipendente. In particolare, le dimissioni del dipendente sono il fine al quale è preordinato il mobbing.
del 15/07/19 -

Il mobbing è un concetto del quale nessuna norma di legge offe una definizione esaustiva ed è stato, per così dire, inventato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In questa opera di sistemazione del mobbing, sono state individuate diverse tipologie di mobbing, che differiscono soprattutto con riferimento al soggetto che pone in essere le condotte vessatorie.
In particolare, sono state individuate le seguenti tipologie di mobbing:

- mobbing dall’alto o verticale o bossing: in questo caso è il datore di lavoro o un superiore gerarchico a porre in essere condotte vessatorie verso il sottoposto;
- mobbing dal basso o ascendente: in questo raro caso sono i dipendenti a fare mobbing a danno del capo;
- mobbing orizzontale o tra colleghi: in questo caso l’aggressione arriva dai propri colleghi di pari grado.

Il datore di lavoro che dia vita a condotte di mobbing o che, comunque, non prenda provvedimenti affinché non si verifichino fatti di mobbing contro i propri dipendenti può essere considerato responsabile per i danni provocati al lavoratore dal mobbing stesso.
In caso di mobbing, c’è dunque responsabilità contrattuale del datore di lavoro il quale può essere chiamato a versare al dipendente il risarcimento del danno da mobbing.

Nei casi più gravi, i danni alla salute provocati dal mobbing possono assumere le forme di vere e proprie lesioni personali. In questo caso, il datore di lavoro artefice del mobbing può essere anche ritenuto responsabile penalmente per il reato di lesioni personali (Art. 582 cod. pen.) colpose o dolose a seconda che abbia lui stesso messo in capo l’azione di mobbing o che sia colpevolmente responsabile per non aver adeguatamente prevenuto simili condotte.

Esiste dunque un nesso tra dimissioni e mobbing, in quanto le prime sono il fine del secondo. E’ anche comprensibile la scelta del lavoratore che non voglia più restare in un ambiente di lavoro che gli crea stress, depressione e ansia e che decide dunque di dimettersi.
Nel caso in cui vi sia la sequenza mobbing e dopo dimissioni, è consigliabile al lavoratore di rassegnare le dimissioni per giusta causa.

Le dimissioni per giusta causa si verificano quando il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro è la conseguenza di un gravissimo inadempimento da parte del datore di lavoro dei propri obblighi e l’inadempimento datoriale è così grave che il dipendente non può attendere il decorso del periodo di preavviso di dimissioni previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al suo rapporto ma deve andarsene immediatamente (Art. 2119 cod. civ.)

Le dimissioni per giusta causa producono due effetti fondamentali:

1. il dipendente può recedere in tronco senza attendere il periodo di preavviso contrattuale;
2. il dipendente ha diritto a ricevere dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto è come se il recesso fosse stato di fatto imposto dal datore di lavoro che ha realizzato un comportamento così grave da non lasciare altra strada al dipendente se non quella delle dimissioni.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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