Medico legale e calcolo del danno biologico

Numerosi sono gli ambiti d’azione del medico legale e spesso è fondamentale la sua presenza per determinare l’entità delle lesioni fisiche subite a seguito di un incidente di qualsiasi natura.
del 06/12/18 -

Il medico legale elabora un documento, la perizia medico legale, ove indica in maniera puntuale le lesioni subite, la tipologia di danno, ed evidenzia le sofferenze fisiche e morali subite dal proprio paziente. La perizia medico legale è quindi di fondamentale importanza nei seguenti casi:

• Errore medico – La responsabilità civile, ove riferita ad un soggetto, è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito. Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata dall’aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno per errore medico.

• Infortunio sul lavoro – trattasi di un evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni traumatiche, verificatosi nello svolgimento dell’attività lavorativa, dal quale derivano morte o inabilità, permanente o temporanea.

• Incidente stradale – è definito come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Cosa si intende per danno biologico?

Per danno biologico si intende una qualsiasi lesione dell’integrità psichica e/o fisica della persona. La legislazione attuale divide il danno biologico in due grandi sottocategorie:


  • danno biologico micropermanente (da 1 a 9 punti di invalidità)

  • danno biologico macropermanente (oltre 9 punti di invalidità)



Per fare il calcolo del danno biologico e determinare quindi l’entità del risarcimento del danno biologico ci si basa su tabelle elaborate da vari tribunali, in particolare sulla tabella del Tribunale di Milano.

Il metodo di calcolo del danno non patrimoniale basato sulle tabelle del Tribunale di Milano (prese come riferimento) propone dal 2009 la c.d. liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di danno biologico standard, di personalizzazione del danno biologico e di danno morale.

Esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.

Il danno biologico, nel diritto italiano, consiste nella lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio.

La legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione, condizione più restrittiva della lesione. La lesione è la modificazione peggiorativa dello stato fisico o psichico; la menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell’efficienza psicofisica utilizzabile per le esigenze della vita vegetativa o di relazione.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito agrigentooggi.it



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