Maternità: quando maturano le ferie
In quali condizioni maturano le ferie durante i periodi di maternità e che differenze ci sono per i congedi parentali?
del 26/06/19 - di Leonardo Breccolenti
La legge (Dlgs. n. 151/2001) obbliga la lavoratrice ad astenersi dall’attività nei seguenti periodi:
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- 3 mesi successivi al parto.
I 2 mesi si calcolano a ritroso senza includere nel conteggio la data presunta del parto. Se ad esempio la data presunta del parto è il 21 giugno la lavoratrice dovrà astenersi dal lavoro a partire dal 21 aprile.
Durante i periodi di non lavoro a seguito dell’astensione obbligatoria, alla lavoratrice spetta un’indennità economica a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Questa è pari all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG) da moltiplicarsi per il numero delle giornate indennizzabili.
Per stabilire l’ammontare della RMG si prende a riferimento la retribuzione percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio la maternità.
Il congedo di paternità spetta al padre lavoratore in alternativa alla madre in una serie tassativa di ipotesi:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del bambino da parte della madre;
- Affidamento del bambino al solo padre.
Il congedo spetta per gli stessi periodi riconosciuti alla madre o per quelli residui se quest’ultima ne ha in parte usufruito.
Al padre spetta un’indennità pari all’80% della RMG calcolata con le stesse modalità previste per la madre.
Il congedo parentale spetta ai genitori di figli di età non superiore ai 12 anni.
Se sono presenti entrambi i genitori il periodo di congedo non può eccedere:
- 6 mesi (trascorso il periodo di astensione obbligatoria) se il congedo è goduto solo dalla madre;
- 7 mesi successivi alla nascita del figlio se del congedo ne usufruisce solo il padre;
- 11 mesi se dei periodi di congedo ne usufruiscono entrambi i genitori, pur nel rispetto dei limiti individuali (6 mesi per la madre e 7 per il padre).
Quando è presente un solo genitore il limite massimo di congedo è 10 mesi. Al contrario, se è presente un genitore solo con successivo ingresso del secondo il congedo può essere goduto per non più di 10 mesi elevati a 11 se il padre si è assentato dal lavoro per almeno 3 mesi.
Sintesi articolo pubblicato sul sito lavoroediritti.it pubblicato dal Dott. Paolo Ballanti