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Licenziamento per chiusura ufficio

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando la soppressione del posto e la cessazione delle mansioni può essere oggetto di contestazione.
del 17/04/19 -

Sicuramente la chiusura di un ufficio è un valido motivo per licenziare i dipendenti. Ma vanno rispettate alcune condizioni.

Innanzitutto il datore di lavoro deve verificare se c’è possibilità di adibire il dipendente a mansioni differenti per le quali lo stesso è ugualmente qualificato (cosiddetto repechage o ripescaggio). Non deve, per far spazio al lavoratore, procedere a spostarne altri. Non c’è, in buona sostanza, l’obbligo di riscrivere l’assetto aziendale e modificare l’organigramma. Il posto a cui adibire il lavoratore, in alternativa al licenziamento, deve quindi essere “vacante” e collocato al medesimo livello contrattuale.

Quando, nello stesso ufficio, sono adibiti più dipendenti e le mansioni da questi ricoperte sono intercambiabili, ossia sostanzialmente identiche, il datore non è libero di licenziare chi vuole ma deve attenersi a dei criteri oggettivi per evitare discriminazioni e preferenze. In particolare egli deve rispettare le regole sui licenziamenti per riduzione personale che impongono di tutelare innanzitutto chi ha una maggiore anzianità di servizio e un carico familiare. In questa bilancia degli interessi, a perderci sono i dipendenti single, assunti da poco tempo.

Il giudice non può entrare nelle scelte del datore di lavoro e non può quindi giudicare la legittimità della chiusura dell’ufficio. Può solo verificare se la motivazione addotta a fondamento della risoluzione del posto è reale o fasulla. In altri termini, se dietro la dedotta chiusura dell’ufficio vi è, in realtà, solo una diversa attribuzione dei compiti e dei nomi delle mansioni, il licenziamento è illegittimo perché rivolto solo a sbarazzarsi del dipendente.

Per impugnare il licenziamento, il dipendente deve inviare entro 30 giorni dalla comunicazione di licenziamento, una raccomandata di contestazione generica in cui dichiara di voler opporsi al licenziamento. Entro 180 giorni dall’invio di tale lettera, il suo avvocato dovrà poi depositare l’atto di ricorso in tribunale. Se uno di questi due termini non viene rispettato, il licenziamento – per quanto illegittimo – non può più essere contestato.

Sintesi dell’articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it



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